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Consultazione 2024/54: Modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (attuazione della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio [LPT 2] e della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili) · 12 pagine

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Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 28 giugno 20001 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

Art. 19a Coinvolgimento dell’Assemblea federale

1Se nell’ambito di un progetto della parte concettuale o della parte programmatica di un piano settoriale è avviata una procedura di audizione ai sensi dell’articolo 19, il Consiglio federale trasmette contemporaneamente questo progetto all’Assemblea federale per sottoporlo eventualmente a consultazione.

2Se la commissione competente richiede tale consultazione, il Consiglio federale le trasmette il rapporto sugli esiti della procedura di audizione. Contemporaneamente invita la commissione a trasmettergli il suo parere entro tre mesi.

3Nella sua decisione sulla parte concettuale o programmatica del piano settoriale, il Consiglio federale tiene conto del parere della commissione. Se si discosta dalle proposte della commissione, la informa in merito e motiva la divergenza.

Titolo dopo l’art. 25

Capitolo 3a: Obiettivi di stabilizzazione fuori delle zone edificabili

Art. 25a Obiettivi di stabilizzazione fuori delle zone edificabili

(Art. 1 cpv. 2 lett. btere bquater, art. 8d cpv. 2 LPT)

1L’obiettivo di stabilizzazione di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera bterLPT si applica agli edifici ai sensi dell’articolo 2 lettera b dell’ordinanza del 9 giugno 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA).

1 RS 700.1

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