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Consultazione 2024/54: Modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (attuazione della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio [LPT 2] e della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili) · 12 pagine

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Ordinanza sulla pianificazione del territorio «%ASFF_YYYY_ID»

5Per la designazione dei Cantoni si applica l’articolo 52b capoverso 3.

Art. 25f Obbligo di compensazione in caso di mancato raggiungimento degli

obiettivi di stabilizzazione

(Art. 38b cpv. 3 LPT)

1Nei Cantoni in cui l’articolo 38b capoverso 3 LPT si applica direttamente o per analogia (art. 8d cpv. 4 LPT) i nuovi edifici autorizzati fuori delle zone edificabili sono compensati attraverso la demolizione di edifici esistenti, in modo da non aumentare la superficie complessiva originaria degli edifici.

2La costruzione può iniziare solamente dopo che sono state effettuate le demolizioni e le rinaturazioni compensative.

3In caso di rinaturazioni prolungate, è sufficiente che i lavori di costruzione siano terminati e che la rinaturazione sia assicurata. La semplice garanzia di demolizioni e rinaturazioni compensative può essere sufficiente in caso di sostituzione di edifici o impianti per i quali sussiste un fabbisogno ininterrotto conforme alla zona o d’ubicazione vincolata.

Art. 25g Edifici e impermeabilizzazioni autorizzati dalla Confederazione

1Se gli edifici o le superfici impermeabilizzate fuori delle zone edificabili sono autorizzati tramite un’approvazione dei piani della Confederazione, si applica per analogia l’articolo 25d capoversi 1 e 3.

2Tali edifici e superfici impermeabilizzate sono computati ai Cantoni nell’ambito del calcolo di cui all’articolo 25b soltanto se sottostanno alla sovranità pianificatoria dei Cantoni.

3Se la destinazione d’uso di tali edifici o superfici impermeabilizzate decade, l’autorità competente può ordinare un obbligo di demolizione. Gli obblighi di notifica e autorizzazione di cui all’articolo 25d capoverso 4 si applicano per analogia.

Titolo dopo l’art. 32

Sezione 3: Impianti di produzione di energia e impianti infrastrutturali

Inserire dopo il titolo della sezione 3

Art. 32bisRaggruppamento di impianti infrastrutturali

(Art. 24biscpv. 1 LPT)

1Per quanto possibile gli impianti infrastrutturali sono raggruppati o riuniti in modo appropriato e collocati in ubicazioni il meno sensibili possibile.

2Se gli impianti infrastrutturali comportano un’utilizzazione del suolo, occorre esaminare con quali altre utilizzazioni questa occupazione potrebbe essere collegata.