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Consultazione 2024/54: Modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (attuazione della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio [LPT 2] e della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili) · 12 pagine
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Ordinanza sulla pianificazione del territorio «%ASFF_YYYY_ID»
a. i divieti di utilizzazione ordinati e le misure ordinate per la loro attuazione siano eseguiti entro 30 giorni dalla notifica della decisione, a meno che si renda verosimile che l’utilizzazione è legale;
b. le decisioni di smantellamento per ripristinare lo stato legale siano adottate nell’ambito di un’unica procedura, affinché, dopo il passaggio in giudicato della decisione e una volta scaduto inutilizzato il termine stabilito, sia possibile ripristinare lo stato legale tramite esecuzione sostitutiva;
c. nell’ambito delle procedure di autorizzazione edilizia si verifichi almeno sommariamente l’esistenza legale degli edifici e degli impianti, che l’autorizzazione edilizia sia eventualmente collegata a decisioni di cui alla lettera b e sia garantito che le eventuali misure di ripristino dello stato legale siano attuate in una data prestabilita.
2I Cantoni conferiscono all’autorità di cui all’articolo 25 capoversi 2 e 3 LPT le competenze decisionali e le risorse necessarie per poter adempiere i compiti di cui all’articolo 25 capoverso 3 LPT.
Art. 43c Termine sussidiario e onere della motivazione
1Gli obblighi derivanti dalle decisioni di polizia edilizia devono essere adempiuti entro 180 giorni, fatto salvo un eventuale termine diverso stabilito nella decisione o nel diritto cantonale. In linea di principio, nelle decisioni sono fissati termini molto più brevi.
2Chiunque sostiene che edifici o impianti formalmente illegali possono essere autorizzati a posteriori o che il ripristino dello stato legale è eccezionalmente sproporzionato, ha l’obbligo di motivarlo. Lo stesso vale per chiunque sostiene che, in via eccezionale, deve essere fissato un termine più lungo per un divieto di utilizzazione ai sensi dell’articolo 43b capoverso 1 lettera a.
Art. 52b Disposizioni transitorie della modifica del ...
1I proprietari dei fondi e tutte le altre persone interessate hanno facoltà di presentare alle autorità cantonali competenti documenti che possono fornire o facilitare la prova che determinati edifici o superfici impermeabilizzate esistevano già al 29 settembre 2023.
2La Confederazione, i Cantoni e i Comuni archiviano le fotografie aeree, le immagini satellitari e gli altri set di dati appropriati che potrebbero agevolare ulteriormente la mappatura degli edifici e delle superfici impermeabilizzate esistenti al 29 settembre 2023.
3La designazione dei Cantoni secondo l’articolo 38b capoverso 3 LPT e l’articolo 25e capoverso 4 è effettuata in un allegato alla presente ordinanza.