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Consultazione 2024/54: Modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (attuazione della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio [LPT 2] e della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili) · 12 pagine

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Ordinanza sulla pianificazione del territorio «%ASFF_YYYY_ID»

4In caso di reclami per gli odori o le immissioni foniche, di eventuale inosservanza delle disposizioni relative agli odori o alle immissioni foniche o in caso si prevedono deroghe, occorre in particolare verificare se:

a. l’utilizzazione non agricola interessata dalle immissioni è legale; e

b. non sussistono motivi per la revisione dell’autorizzazione all’utilizzazione non agricola.

5Se un edificio o un impianto fuori delle zone edificabili è destinato a un’utilizzazione che richiede una maggiore protezione sotto il profilo del diritto ambientale, è necessaria un’autorizzazione edilizia. Questa autorizzazione decade se emerge un’incompatibilità con il diritto in materia di protezione dell’ambiente.

Art. 39 rubrica nonché cpv. 1 e 3

Edifici tipici del paesaggio

1Abrogato

3Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se le caratteristiche essenziali dell’aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate.

Art. 42 cpv. 3 lett. a e cpv. 4 e 5

3Per valutare se l’identità dell’edificio o dell’impianto rimane sostanzialmente immutata, si considera la situazione globale. In ogni caso valgono le seguenti regole:

a. all’interno del volume esistente dell’edificio la superficie utile lorda computabile non può essere ampliata di oltre il 60 per cento. In caso di necessità, questo valore può essere superato negli edifici con abitazione primaria agricola secondo il diritto previgente, per raggiungere complessivamente una superficie utile lorda computabile di 100 m2, se l’edificio è completamente urbanizzato ed è garantito che lo spazio abitativo è utilizzato come abitazione primaria.

4Un edificio o un impianto può essere ricostruito soltanto se al momento della distruzione o della demolizione era ancora utilizzabile secondo la destinazione e vi è ancora un interesse alla sua utilizzazione. Il volume dell’edificio può essere ricostruito entro i limiti necessari per realizzare la superficie ammessa ai sensi del capoverso 3 lettera b; gli ampliamenti sono da computare per intero. Ove risulti indicato dal profilo oggettivo, l’ubicazione dell’edificio o dell’impianto sostitutivo può divergere in misura minima da quella dell’edificio o dell’impianto preesistente.

5Gli impianti solari di cui all’articolo 18a capoverso 1 LPT non sono tenuti in considerazione nella valutazione di cui all’articolo 24c LPT. L’isolamento esterno necessario per un risanamento energetico o l’innalzamento del tetto necessario per l’isolamento, compreso l’eventuale impianto solare, possono essere autorizzati anche se comportano il superamento dei limiti di cui al capoverso 3 lettera a o b. Di per sé non comportano l’applicazione del capoverso 3 lettera b anziché del capoverso 3 lettera a.