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Consultazione 2024/54: Modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (attuazione della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio [LPT 2] e della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili) · 12 pagine
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Ordinanza sulla pianificazione del territorio «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 32a Rubrica
Impianti solari non soggetti ad autorizzazione installati sui tetti (Art. 18a LPT)
Art. 32abisImpianti solari non soggetti ad autorizzazione installati sulle facciate (Art. 18a LPT)
1Un impianto solare installato su una facciata è sufficientemente adattato se soddisfa una delle condizioni seguenti:
a. forma una superficie rettangolare compatta e contigua;
b. sostituisce in modo uniforme elementi della facciata o elementi costruttivi in precedenza uniformi;
c. copre completamente la superficie del timpano di tetti a falda;
d. ha la stessa colorazione delle facciate adiacenti non rivestite da moduli solari;
e. rientra nel campo d’applicazione di prescrizioni edilizie cantonali o comunali relative al territorio per gli impianti solari sulle facciate in zone edificabili ed è conforme ad esse.
f. si trova in una zona per il lavoro.
2Fatte salve le disposizioni del diritto cantonale, questo impianto solare deve soddisfare inoltre i seguenti requisiti:
a. non copre elementi strutturali o decorativi esistenti;
b. visto di fronte non sporge oltre i bordi della facciata;
c. è disposto a una distanza massima di 20 cm dalla facciata, parallelamente ai bordi della stessa;
d. è realizzato con una colorazione e un materiale omogenei e con un basso grado di riflessione secondo lo stato della tecnica.
3Se lo sfruttamento dell’energia solare non viene limitato eccessivamente, è necessario rispettare eventuali requisiti di adeguamento più ampi previsti dalle prescrizioni edilizie cantonali o comunali specifiche per il territorio.
4Il diritto cantonale può definire altre categorie di impianti solari sufficientemente adatti all’interno delle zone edificabili.
5Se un progetto di costruzione prevede l’installazione di impianti solari sulle facciate e comporta comunque un’autorizzazione edilizia, in linea di principio gli impianti solari devono essere valutati nell’ambito della procedura di autorizzazione edilizia. I Cantoni possono prevedere eccezioni. Anziché la configurazione esatta degli impianti solari, l’autorizzazione edilizia può limitarsi a stabilire condizioni quadro e principi generali.