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Consultazione 2024/54: Modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (attuazione della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio [LPT 2] e della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili) · 12 pagine
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Ordinanza sulla pianificazione del territorio «%ASFF_YYYY_ID»
tolta la protezione a un edificio protetto, è trattato come se non fosse stato protetto alla data di riferimento.
Art. 25d Geodati e coordinamento
(Art. 1 cpv. 2 lett. bquatere art. 8d LPT)
1Le domande di costruzione per progetti situati fuori delle zone edificabili sono corredate da planimetrie o geodati delle superfici occupate dagli edifici e delle superfici impermeabilizzate. Nella domanda di costruzione si distingue tra superfici esistenti, superfici da autorizzare e superfici da demolire.
2Nell’ambito della valutazione delle domande di costruzione si verifica, almeno sommariamente, la correttezza dello stato dei dati alla data di riferimento (art. 25c) nel comprensorio interessato.
3Le autorizzazioni edilizie devono includere i geodati relativi a:
a. gli edifici e – nei comprensori di cui all’articolo 25a capoverso 2 – le superfici impermeabilizzate oggetto dell’autorizzazione edilizia;
b. gli edifici e – nei comprensori di cui all’articolo 25a capoverso 2 – le superfici impermeabilizzate raffigurate nel piano;
c. la destinazione d’uso autorizzata delle superfici impermeabilizzate, sotto forma di attributi, in particolare in caso di impermeabilizzazione del suolo dovuta a scopi agricoli, all’esercizio di attività turistiche, a impianti energetici o a impianti di trasporto cantonali o nazionali.
4Se un suolo impermeabilizzato a scopi agricoli, per l’esercizio di attività turistiche, per impianti energetici o infrastrutture per i trasporti cantonali o nazionali deve essere utilizzato per un altro scopo, il cambiamento di destinazione necessita di un’autorizzazione edilizia. Se l’utilizzazione originaria è semplicemente abbandonata, l’autorità competente deve esserne informata.
Art. 25e Verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi di
stabilizzazione
(Art. 8d cpv. 3 e 4 LPT)
1Il raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione è verificato periodicamente almeno ogni quattro anni nell’ambito del rapporto di cui all’articolo 9 capoverso 1.
2Se il raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione appare compromesso, il piano direttore deve essere nuovamente adeguato ai requisiti dell’articolo 8d LPT entro un termine massimo di cinque anni.
3Trascorso inutilizzato tale termine, vige un obbligo di compensazione (art. 25f). Fatto salvo il capoverso 4, esso decade non appena la Confederazione ha approvato un adeguamento del piano direttore conforme ai requisiti di legge.
4L’obbligo di compensazione (art. 25f) vige anche quando dalla verifica del raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione risulta che almeno uno degli obiettivi di stabilizzazione non è più raggiunto. Esso non sussiste più quando gli obiettivi di stabilizzazione sono nuovamente raggiunti.