Progetto
Consultazione 2024/54: Modifica dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio (attuazione della seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio [LPT 2] e della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili) · 12 pagine
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Ordinanza sulla pianificazione del territorio «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 32c rubrica e cpv. 1
Impianti solari non isolati fuori delle zone edificabili
(Art. 24 LPT)
1Gli impianti solari allacciati alla rete elettrica fuori delle zone edificabili possono essere d’ubicazione vincolata in particolare se formano un’unità visiva con edifici o impianti aventi probabilmente esistenza legale a lungo termine.
Art. 32d Impianti solari isolati che non sono d’interesse nazionale fuori delle
zone edificabili
(Art. 24terLPT)
1L’ubicazione vincolata di impianti solari isolati che non sono d’interesse nazionale fuori delle zone edificabili si basa sull’articolo 24terLPT.
2Se l’impianto è soggetto a un obbligo di pianificazione, il progetto necessita di una base adeguata.
3In ogni caso è necessaria un’ampia ponderazione degli interessi.
4Il diritto cantonale disciplina le competenze e la procedura per l’esecuzione sostitutiva in relazione all’obbligo di smantellamento di cui all’articolo 24tercapoverso 3 LPT.
5Per garantire le spese sostenute, l’ente pubblico competente dispone di un diritto di pegno sui terreni soggetti a questo obbligo di smantellamento. Il diritto cantonale stabilisce l’entità delle garanzie da fornire a copertura dei costi di smantellamento.
6Il diritto di pegno di cui al capoverso 5 sussiste senza iscrizione nel Registro fondiario quando l’esecuzione sostitutiva è ordinata e prevale su ogni onere registrato. Si applica per analogia l’articolo 836 capoverso 2 del Codice civile.
Art. 32e Impianti necessari allo sfruttamento di energia a partire dalla
biomassa
(Art. 24quaterLPT)
1Gli impianti necessari allo sfruttamento di energia a partire dalla biomassa non legnosa fuori delle zone edificabili possono essere d’ubicazione vincolata in particolare, se:
a. sono situati in un territorio poco sensibile e confinano con infrastrutture realizzate legalmente, come impianti di trattamento delle acque reflue o impianti di trasformazione o edifici agricoli o simili;
b. si trovano in prossimità di una conduttura in cui può essere immesso il gas estratto o vi è la possibilità di immettere l’elettricità prodotta e di utilizzare efficacemente il calore generato; e
c. esiste un collegamento stradale sufficiente.
2Se, per esigenze comprovate di stoccaggio intermedio del materiale di partenza o dei prodotti finiti, esistono ubicazioni fuori delle zone edificabili nettamente più vantaggiose di un’ubicazione all’interno di zone edificabili o speciali, anche i depositi corrispondenti possono essere d’ubicazione vincolata.