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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
3Essa deve contenere in particolare:
a. tipo e quantità del vettore energetico sostituito nell’anno precedente e di quello nuovo impiegato in caso di cambiamento del vettore energetico o del vettore energetico supplementare impiegato a causa della produzione di energia elettrica;
b. quantità delle emissioni supplementari di gas serra generate nell’anno precedente; e
c. periodo durante il quale, nell’anno precedente, è stato impiegato l’altro/il nuovo vettore energetico o è stata prodotta energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva.
Titolo prima dell’art. 73
Sezione 5: Adeguamento e fine anticipata dell’impegno di riduzione
Art. 73 Obbligo di notifica in caso di cambiamenti
I gestori di impianti notificano senza indugio all’UFAM qualsiasi cambiamento:
a. che potrebbe incidere sull’impegno di riduzione;
b. riguardante l’obbligo di partecipazione al SSQE;
c. del gestore degli impianti;
d. della cassa di compensazione AVS o dei numeri di conteggio AVS;
e. delle informazioni di contatto.
Art. 73a Esclusione di un gestore da un impegno di riduzione di un
raggruppamento
1Un gestore di impianti può essere escluso da un impegno di riduzione di un raggruppamento per un’ubicazione se:
a. gli impianti sono stati venduti;
b. deve partecipare al SSQE a seguito di un aumento delle emissioni di gas serra degli impianti;
c. negli impianti non vengono più utilizzati combustibili fossili a scopo energetico per le attività nell’esercizio ordinario;
d. non soddisfa più le condizioni di cui all’articolo 66; oppure
e. secondo l’articolo 31b capoverso 2 legge sul CO2 non sussiste più alcuna convenzione sugli obiettivi o egli non presenta un piano di decarbonizzazione.
2Per un’ubicazione esclusa da un impegno di riduzione non può più essere preso alcun impegno di riduzione.