Progetto
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 17Fedlex · Progetto
Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
4L’UFAM può chiedere le informazioni supplementari di cui necessita per valutare il monitoraggio.
Art. 72a Contenuto del piano di decarbonizzazione
1Il piano di decarbonizzazione di cui all’articolo 31a lettera b della legge sul CO
2 deve contenere almeno:
a. una contabilizzazione di tutte le emissioni dirette di gas serra (art. 2 lett. b della legge federale del 30 settembre 202223 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica [LOCli]) generate da combustibili fossili;
b. una descrizione degli impianti e dei processi esistenti;
c. un’analisi delle soluzioni con cui è possibile ridurre le emissioni di gas serra generate da combustibili fossili e della loro portata;
d. i provvedimenti da adottare sulla base dell’analisi di cui alla lettera c per ridurre le emissioni di gas serra generate da combustibili fossili; e
e. un percorso di riduzione per le emissioni dirette di gas serra entro il 2040; il percorso di riduzione deve orientarsi all’obiettivo delle zero emissioni nette di cui all’articolo 3 LOCli e ai valori indicativi di cui all’articolo 4 LOCli.
2In merito ai provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera d devono essere fornite le seguenti indicazioni:
a. una descrizione precisa dei provvedimenti;
b. una stima dei costi di attuazione;
c. un calcolo dell’effetto che deve essere conseguito mediante i provvedimenti in tonnellate di CO2eq e le relative ripercussioni sul consumo di energia;
d. un calendario di attuazione.
3La consegna di attestati nazionali o internazionali non può essere fatta valere come provvedimento nell’ambito del piano di decarbonizzazione.
Art. 72b Verifica del piano di decarbonizzazione
Il piano di decarbonizzazione deve essere verificato da un consulente registrato secondo l’articolo 9 dell’ordinanza del xx.yy.zzzz24 sulla protezione del clima.
Art. 72c Presentazione e aggiornamento del piano di decarbonizzazione
1Il piano di decarbonizzazione deve essere presentato all’UFAM la prima volta entro il 31 dicembre del terzo anno dell’impegno di riduzione.
2Deve essere aggiornato ogni tre anni e presentato all’UFAM ogni volta entro il 31 dicembre.