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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
obiettivo per il periodo 2031–2040, l’UFAM decide le sanzioni di cui all’articolo 32 della legge sul CO2.
2Se l’impegno di riduzione non è adempiuto, la quantità delle tonnellate di CO eq
2 emesse in eccesso è calcolata in funzione della mancata efficacia dei provvedimenti.
3Il termine per il pagamento della sanzione è di 30 giorni dalla data della notifica della decisione. In caso di pagamento tardivo è addebitato un interesse di mora. Il DFF ne stabilisce il tasso.
Art. 77 Garanzia della sanzione
Se un gestore di impianti rischia di non raggiungere il suo obiettivo, l’UFAM può chiedere all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) la garanzia della sanzione prevista secondo l’articolo 32 della legge sul CO2 fino a quando tale rischio cessa di esistere.
Art. 78
Abrogato
Titolo prima dell’art. 79
Sezione 7: Pubblicazione di informazioni
Art. 79
Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare informazioni sui gestori di impianti con un impegno di riduzione.
Titolo prima dell’art. 86
Capitolo 7: Provvedimenti relativi ai carburanti fossili
Sezione 1: Compensazione delle emissioni di CO2 di carburanti fossili
Art. 87 Deroga all’obbligo di compensazione in caso di piccole quantità
1L’obbligo di cui all’articolo 86 capoverso 1 non si applica alle persone che nei tre anni precedenti hanno immesso in consumo quantità di carburanti la cui utilizzazione energetica comporta emissioni inferiori a 10 000 tonnellate di CO2 l’anno.
2La deroga all’obbligo di compensazione dura fino all’inizio dell’anno in cui le emissioni di CO2, generate dall’utilizzazione energetica della quantità di carburante immessa in consumo, sono superiori a 10 000 tonnellate di CO2.
Art. 88 cpv. 4
4La sede del rappresentante è considerata l’unico recapito.