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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 74 Adeguamento dell’impegno di riduzione

1L’UFAM adegua un impegno di riduzione laddove opportuno, in particolare, per uno dei seguenti motivi:

a. sono adeguati i valori obiettivo della convenzione sugli obiettivi secondo gli articoli 41 o 46 capoverso 2 LEne26;

b. una convenzione sugli obiettivi secondo gli articoli 41 o 46 capoverso 2 LEne è sostituita da una nuova convenzione;

c. un gestore è escluso dall’impegno di riduzione (art. 73a o art. 74c); oppure

d. in base a una notifica secondo l’articolo 73, risulta che l’impegno di riduzione deve essere adeguato.

2Se l’impegno di riduzione viene adeguato, l’impegno adeguato si applica retroattivamente dall’inizio dell’anno in cui le circostanze modificate hanno effetto per la prima volta.

Art. 74a

Abrogato

Art. 74b

Abrogato

Art. 74c Fine anticipata dell’impegno di riduzione

1Un gestore che intende terminare anticipatamente il proprio impegno di riduzione per il 31 dicembre 2030 deve farne richiesta all’UFAM entro il 31 maggio 2031.

2Un gestore che intende terminare anticipatamente il proprio impegno di riduzione per la fine di un anno civile per uno dei motivi indicati di seguito deve farne richiesta all’UFAM entro il 31 maggio dell’anno successivo:

a. obbligo di partecipazione al SSQE a seguito di un aumento delle emissioni di gas serra degli impianti; oppure

b. nessun ulteriore utilizzo di carburanti fossili a scopo energetico per le proprie attività nell’esercizio ordinario.

Titolo prima dell’art. 76

Sezione 6: Inadempimento dell’impegno di riduzione e garanzia della sanzione

Art. 76 Inadempimento dell’impegno di riduzione

1Se un gestore di impianti non adempie al proprio impegno di riduzione, poiché non rispetta nel 2030 il valore obiettivo per il periodo 2025–2030 o nel 2040 il valore

26 RS 730.0