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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine

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3La presentazione e l’aggiornamento del piano di decarbonizzazione avvengono per il tramite del Sistema di informazione e di documentazione dell’UFAM di cui all’articolo 40c capoverso 1 della legge sul CO2.

Titolo prima dell’art. 72d

Sezione 4: Adempimento dell’impegno di riduzione

Art. 72d Mancato computo delle riduzioni delle emissioni

Non sono computate all’adempimento dell’impegno di riduzione:

a. le riduzioni delle emissioni per le quali sono stati rilasciati attestati che devono essere notificati secondo l’articolo 9 capoverso 7;

b. le riduzioni delle emissioni riconducibili a provvedimenti per i quali sono stati concessi aiuti finanziari.

Art. 72e Computo di attestati all’adempimento dell’impegno di riduzione nel

2030

1Se nel periodo 2025–2030 non ha raggiunto l’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o l’obiettivo basato sui provvedimenti stabilito nell’impegno di riduzione, il gestore può, su richiesta, farsi computare attestati nazionali e internazionali all’adempimento dell’impegno di riduzione nella misura del 2,5 per cento delle emissioni di gas serra degli anni 2025–2030.

2Se il gestore ha preso un impegno di riduzione solo per una parte del periodo 2025– 2030, la quantità computabile secondo il capoverso 1 si riduce pro rata temporis.

Art. 72f Non considerazione delle emissioni supplementari di gas serra in

caso di cambiamento del vettore energetico e di produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva

1Se gli impianti di un gestore generano più emissioni di gas serra per uno dei motivi indicati di seguito, le emissioni supplementari di gas serra non sono tenute in considerazione, su richiesta, nella valutazione dell’adempimento dell’impegno di riduzione:

a. cambiamento del vettore energetico in base a una disposizione del Consiglio federale o a una raccomandazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e del DATEC;

b. produzione di energia elettrica a seguito di un prelievo dalla riserva secondo l’ordinanza del 25 gennaio 202325 sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l’inverno (ordinanza sulla riserva invernale, OREI).

2La domanda di non considerazione delle emissioni supplementari di gas serra deve essere presentata all’UFAM entro il 31 maggio dell’anno successivo nella forma da esso prescritta.

25 RS 734.722