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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 70
Abrogato
Art. 71
Abrogato
Titolo prima dell’art. 72
Sezione 3: Rapporto di monitoraggio e piano di decarbonizzazione
Art. 72 Rapporto di monitoraggio
1I gestori con un impegno di riduzione devono presentare annualmente all’UFE, entro il 31 maggio, un rapporto di monitoraggio nella forma prescritta.
2Il rapporto di monitoraggio deve contenere le seguenti informazioni relative all’anno precedente:
a. informazioni sull’evoluzione delle emissioni di gas serra;
b. informazioni sui provvedimenti attuati per ridurre le emissioni di gas serra e sui loro effetti;
c. nel caso di un impegno di riduzione con obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra, informazioni sull’evoluzione dell’efficienza in termini di emissioni di gas serra;
d. informazioni sull’evoluzione degli indicatori di produzione;
e. una contabilità dei combustibili;
f. informazioni su eventuali scostamenti dall’impegno di riduzione, con le relative motivazioni e i correttivi previsti;
g. informazioni sul tipo e sugli effetti dei provvedimenti stabiliti nella convenzione sugli obiettivi secondo l’articolo 41 o 46 capoverso 2 LEne21 che non possono essere computati all’adempimento dell’impegno di riduzione secondo l’articolo 72d; e
h. una tabella riassuntiva sotto forma di serie temporale in cui i dati dell’anno di monitoraggio sono confrontati con quelli degli anni precedenti e con i valori obiettivo.
3Se un provvedimento comprende l’impiego di combustibili rinnovabili, il gestore deve dimostrare che nel registro delle garanzie di origine per combustibili e carburanti rinnovabili sono state loro attribuite garanzie di origine secondo l’articolo 4b dell’ordinanza del 1° novembre 201722 sull’energia (OEn). Se la garanzia può essere dimostrata, il fattore di emissione per questi combustibili è pari a zero.
21 RS 730.0
22 RS 730.01