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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Titolo dopo l’art. 127d

Sezione 3: Rendicontazione e versamento degli aiuti finanziari per provvedimenti di adattamento e per provvedimenti in impianti nel SSQE

Art. 127e Obbligo di notifica e rendicontazione per gli aiuti finanziari

1La persona richiedente notifica all’UFAM, senza indugio, qualsiasi cambiamento che può avere ripercussioni sulla concessione degli aiuti finanziari.

2Dopo l’attuazione del provvedimento o dopo il raggiungimento degli obiettivi intermedi stabiliti, essa presenta un rapporto. Tale rapporto deve contenere:

a. informazioni sullo stato di attuazione dei provvedimenti;

b. un rendiconto dei costi con copia delle fatture.

3Tre anni dopo l’attuazione del provvedimento, il gestore degli impianti nel SSQE presenta un rapporto di valutazione. Tale rapporto deve contenere:

a. informazioni sulla riduzione annua conseguita delle emissioni di gas serra o sull’effetto ottenuto mediante impiego di tecnologie a emissioni negative in tonnellate di CO2eq negli ultimi tre anni;

b. informazioni su eventuali scostamenti dal provvedimento originariamente pianificato, con le relative motivazioni e i correttivi previsti.

Art. 127f Versamento degli aiuti finanziari

L’UFAM versa gli aiuti finanziari, in tutto o in parte, dopo l’approvazione del rapporto sull’attuazione del provvedimento o il raggiungimento degli obiettivi intermedi stabiliti.

Art. 127g Pubblicazione di informazioni

Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare informazioni sui provvedimenti promossi.

Titolo dopo l’art. 127g

Capitolo 9b: Promozione di provvedimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo

Art. 127h Contributi per provvedimenti nel trasporto aereo

1Per ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo, possono essere erogati contributi provenienti dai mezzi a destinazione vincolata per provvedimenti in Svizzera e all’estero secondo gli articoli 28g capoverso 8 e 37a capoverso 1 lettera b della legge sul CO2 nonché l’articolo 103b capoverso 2 della legge federale del