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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

a. dei proventi annui stimati di cui all’articolo 36 capoverso 1 lettera b della legge sul CO2 per l’anno di riscossione e la differenza rispetto alla quota stimata due anni prima;

b. dei proventi della tassa sul CO2 che non sono stati rimborsati a causa del mancato adempimento delle condizioni di cui all’articolo 32b della legge sul CO2 due anni prima;

c. dei mezzi che due anni prima hanno ecceduto l’importo di 150 milioni di franchi di cui all’articolo 33a capoverso 2 della legge sul CO2; e

d. dei mezzi che non hanno potuto essere impiegati secondo l’articolo 33a capoverso 3 della legge sul CO2.

2I mezzi di cui al capoverso 1 lettera d sono aggiunti ogni cinque anni alla quota di proventi spettante all’economia nella misura dei mezzi non impiegati fino a due anni prima.

Art. 124a Esclusione ed esclusione parziale

1Secondo l’articolo 36 capoverso 4 della legge sul CO , un gestore con impegno di

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riduzione che utilizza lo stesso numero di conteggio AVS per impianti in ubicazioni diverse è escluso dalla distribuzione dei proventi della tassa sul CO2 all’economia per la massa salariale dei lavoratori che operano nelle ubicazioni per le quali il gestore è esentato dalla tassa sul CO2 (esclusione parziale).

2Un gestore di cui al capoverso 1 che vuole ottenere una quota dei proventi della tassa sul CO2 deve comunicare alla cassa di compensazione AVS le masse salariali rilevanti in relazione all’esclusione parziale entro il termine previsto dalle istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

3Se le masse salariali rilevanti non sono comunicate entro il termine di cui al capoverso 2, l’intera massa salariale è esclusa dalla distribuzione dei proventi della tassa sul CO2 all’economia.

4Un gestore che non rientra più nel campo d’applicazione dell’articolo 36 capoverso 4 della legge sul CO2 ha diritto alla distribuzione dei proventi della tassa sul CO2 a partire dall’anno successivo. La distribuzione compete all’UFAM. I mezzi utilizzati al riguardo possono provenire dai proventi della tassa sul CO2 di un altro anno.

5Entro tre mesi dalla domanda, i gestori di cui al capoverso 4 devono comunicare all’UFAM in particolare i dati seguenti:

a. la massa salariale rilevante per la distribuzione;

b. una relazione bancaria;

c. il nome della cassa di compensazione AVS.

6A chi non osserva il termine di cui al capoverso 5 non spetta alcuna quota dei proventi della tassa sul CO2.