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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

a. i costi adeguati e necessari per l’attuazione economica e appropriata del provvedimento; e

b. al massimo i costi supplementari causati dal provvedimento di adattamento.

Titolo dopo l’art. 127b

Sezione 2: Aiuti finanziari per provvedimenti in impianti nel SSQE

Art. 127c Provvedimenti meritevoli di promozione

1Sono erogati aiuti finanziari per provvedimenti in impianti se:

a. i provvedimenti comportano una riduzione delle emissioni di gas serra o emissioni negative, fornendo così un importante contributo alla decarbonizzazione degli impianti nel SSQE; e

b. i gestori degli impianti si sono impegnati a partecipare al SSQE e non hanno chiesto deroghe a tale obbligo secondo l’articolo 41.

2La domanda per l’ottenimento di un contributo deve essere presentata all’UFAM.

Art. 127d Ammontare degli aiuti finanziari

1Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

2Sono considerati computabili i costi di investimento necessari per l’attuazione economica e appropriata del provvedimento.

3Nell’istituzione di un ordine di priorità si considerano in particolare:

a. la riduzione perseguita delle emissioni di gas serra o le emissioni negative perseguite in tonnellate di CO2eq;

b. i costi per ogni tonnellata di CO2eq ridotta o per ogni tonnellata ottenuta di emissioni negative;

c. la possibile rilocalizzazione di emissioni di gas serra all’estero;

d. i risparmi previsti sui costi di esercizio;

e. la riduzione del carico inquinante durante l’intero ciclo di vita dei prodotti, la realizzazione di cicli dei materiali chiusi e il miglioramento dell’efficienza delle risorse.

4L’ammontare degli aiuti finanziari si riduce degli utili e dei risparmi previsti come conseguenza dello scambio di diritti di emissione; ne sono esclusi i progetti destinati alla cattura e allo stoccaggio del CO2. L’ammontare di tali utili e risparmi si basa sul prezzo medio d’aggiudicazione sul mercato primario nell’Unione europea nell’anno precedente.