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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine

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Art. 125 cpv. 1 e 3

1La quota di proventi spettante all’economia viene distribuita ai datori di lavoro, per il tramite delle casse di compensazione AVS e con la collaborazione dell’Ufficio centrale di compensazione, su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM nonché secondo le istruzioni dell’UFAS. La differenza tra proventi annui stimati ed effettivi viene compensata nella distribuzione dei proventi di due anni dopo.

3Le casse di compensazione AVS distribuiscono la quota di proventi spettante all’economia in base alla massa salariale rilevante secondo l’articolo 36 capoverso 3 della legge sul CO2 conteggiata due anni prima dell’anno di riscossione. Successive modifiche della massa salariale a seguito di controlli presso i datori di lavoro non sono prese in considerazione.

Titolo dopo l’art. 127

Capitolo 9a: Utilizzazione dei proventi derivanti dalla vendita all’asta di diritti di emissione per impianti

Sezione 1: Aiuti finanziari per provvedimenti di adattamento

Art. 127a Provvedimenti meritevoli di promozione volti a prevenire i danni

1Sono erogati aiuti finanziari per la pianificazione, lo sviluppo e l’attuazione di provvedimenti che contribuiscono direttamente o indirettamente in misura sostanziale a prevenire i danni dovuti ai cambiamenti climatici e che sono conformi agli obiettivi e ai principi della strategia del Consiglio federale «Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera».

2Sono promossi in particolare provvedimenti di adattamento volti a prevenire:

a. danni alla salute causati dall’aumento dello stress da calore;

b. danni alle persone e alle cose causati dallo scioglimento del permafrost e dei ghiacciai;

c. danni alle persone e alle cose causati da inondazioni più frequenti e intense e dall’aumento del ruscellamento superficiale;

d. danni all’agricoltura, all’economia forestale, all’economia energetica e alla gestione delle acque urbane causati da periodi di siccità più frequenti e prolungati;

e. danni ai servizi ecosistemici causati da cambiamenti degli spazi vitali e della composizione delle specie.

3La domanda per l’ottenimento di un contributo deve essere presentata all’UFAM.

Art. 127b Ammontare degli aiuti finanziari

1L’ammontare degli aiuti finanziari si basa sui benefici e sull’impatto del provvedimento. Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

2Sono considerati costi computabili: