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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
21 dicembre 194831 sulla navigazione aerea. Tra questi rientrano in particolare provvedimenti per:
a. lo sviluppo e l’aumento della produzione di carburanti rinnovabili per l’aviazione;
b. lo sviluppo e l’impiego di tecnologie volte ad aumentare l’efficienza degli aeromobili; oppure
c. lo sviluppo e l’impiego di procedure volte ad aumentare l’efficienza delle operazioni di volo.
2I contributi sono erogati sotto forma di contributi a fondo perso, mutui o fideiussioni.
3L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può promuovere il trasferimento di conoscenze tra scienza, economia e società nel settore secondo il capoverso 1.
4Esso può impiegare mezzi sotto forma di ricerca dell’amministrazione per ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo.
5La domanda per l’ottenimento di un contributo deve essere presentata all’UFAC.
Art. 127i Strategia di promozione
1L’UFAC definisce una strategia di promozione ogni cinque anni. Essa contiene una pianificazione finanziaria a medio termine e stabilisce le priorità.
2La strategia di promozione può contenere i requisiti per la presentazione di una domanda, in particolare i valori soglia per una domanda di contributo.
Art. 127j Fideiussione
1Con i contributi secondo l’articolo 127h capoverso 1, la Confederazione può fornire la garanzia per mutui per le tecnologie, gli impianti e le procedure se:
a. le opportunità di mercato delle tecnologie, degli impianti e delle procedure sono accertate;
b. il mutuatario può dimostrare in maniera credibile la propria solvibilità; e
c. il mutuante tiene conto della fideiussione nel determinare l’interesse del mutuo.
2La fideiussione può assicurare il mutuo garantito solo in parte. Può ammontare al massimo a 100 milioni di franchi.
3In casi motivati, l’UFAC può esigere garanzie per garantire la fideiussione.
4L’UFAC può porre condizioni in merito alla postergazione dei mutui garantiti.
5La Confederazione fornisce la garanzia soltanto per mutui accordati da una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 193432 sulle banche o da un altro mutuante idoneo.
31 RS 748.0
32 RS 952.0