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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 127k Garanzia e ammontare dei contributi

1La garanzia e l’ammontare dei contributi o delle fideiussioni si basano imperativamente sui seguenti criteri:

a. l’interesse proprio della persona richiedente; e

b. la capacità economica.

2Per la garanzia e l’ammontare dei contributi è necessario tenere conto in particolare anche dei seguenti criteri:

a. la massima riduzione possibile a lungo termine di emissioni di gas serra;

b. l’efficienza dei costi a lungo termine per quanto riguarda l’impatto climatico;

c. le ripercussioni globali sull’ambiente;

d. un elevato potenziale di applicazione e un’elevata probabilità di successo;

e. la creazione di valore aggiunto e la computabilità delle riduzioni delle emissioni a favore della Svizzera;

f. la presenza di partner lungo l’intera filiera produttiva; oppure

g. il mantenimento e l’ampliamento delle conoscenze.

Art. 127l Obbligo di notifica e rendicontazione

1La persona richiedente notifica all’UFAC, senza indugio, qualsiasi cambiamento che può avere ripercussioni sulla concessione di contributi o fideiussioni.

2Dopo l’attuazione del provvedimento o il raggiungimento degli obiettivi intermedi, essa presenta un rapporto all’UFAC.

3Il mutuatario di una fideiussione presenta annualmente all’UFAC un rapporto su:

a. lo stato del mutuo garantito; e

b. l’andamento degli affari e la loro prevedibile evoluzione.

4Il mutuatario fa pervenire annualmente all’UFAC il rapporto di gestione nonché il bilancio e il conto economico. Questi documenti devono essere presentati al più tardi sei mesi dopo la chiusura dei conti.

Art. 127m Esecuzione

1L’UFAC determina la domanda e l’ammontare del contributo o della fideiussione mediante decisione.

2L’UFAC può affidare compiti amministrativi a un organo esterno ai fini dell’esecuzione dei provvedimenti di promozione. Esso ne stabilisce l’organizzazione.

3L’UFAC può rivolgersi a un gruppo di esperti indipendente dal provvedimento per mettere a punto i concorsi d’appalto, valutare le domande e accompagnare i provvedimenti.