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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
a. all’USTRA: se il veicolo dispone di un’approvazione del tipo o di una scheda tecnica secondo l’articolo 23 capoverso 2 lettera a o di un COC in formato elettronico;
b. all’UFE: se il veicolo non dispone di nessuno dei documenti di cui alla lettera a.
2Entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di riferimento, essi devono comunicare all’UFE i dati necessari per il calcolo di un’eventuale sanzione.
Art. 25, rubrica e cpv. 1
Determinazione delle emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri
1Per determinare le emissioni di CO2 di un’automobile, un autofurgone o un trattore a sella leggero si utilizzano le emissioni secondo il WLTP.
Art. 25a Determinazione delle emissioni di CO2 di veicoli pesanti
1Per determinare le emissioni di CO2 di un veicolo pesante valgono:
a. l’assegnazione del veicolo a un sottogruppo di veicoli secondo i criteri dell’allegato I punto 1 del regolamento (UE) 2019/124210;
b. il valore di emissione in grammi per tonnellata-chilometro calcolato secondo i criteri dell’allegato I punto 2.2 del regolamento (UE) 2019/124211.
2Se le emissioni di CO2 non possono essere determinate secondo il capoverso 1, si presumono i seguenti valori di emissione:
a. per veicoli che non dispongono di una propulsione esclusivamente elettrica: 1,1 volte il valore iniziale del relativo sottogruppo di veicoli secondo l’allegato 4a numero 3.3;
b. per veicoli a propulsione esclusivamente elettrica: 0 grammi per tonnellatachilometro.
Titolo prima dell’art. 26
Sezione 4: Presa in considerazione delle riduzioni di CO2 e agevolazioni
Art. 26 Riduzione mediante ecoinnovazioni
Se per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, le emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi di un grande importatore o le emissioni di CO2 di un veicolo di un piccolo importatore sono ridotte mediante l’impiego di ecoinnovazioni, tale riduzione viene considerata fino a un massimo di 7g CO2/km.
10 V. nota a piè di pagina relativa all’art. 17cbis cpv. 2.
11 V. nota a piè di pagina relativa all’art. 17cbis cpv. 2.