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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 19 (art. 5 cpv. 2, 55 cpv. 1bise 66a cpv. 2)

Stoccaggio e sequestro chimico del CO2

Per lo stoccaggio o il sequestro chimico del CO2 devono essere adempiuti i seguenti requisiti:

a. la permanenza dello stoccaggio o del sequestro di carbonio è garantita ed è dimostrata in modo comprensibile;

b. la permanenza dello stoccaggio o del sequestro di carbonio deve essere verificata annualmente. Le perdite sono considerate emissioni di CO2 e devono essere notificate all'UFAM;

c. le perdite durante il trasporto di CO2 catturato sono considerate emissioni di CO2 e devono essere notificate all’UFAM;

d. lo stoccaggio geologico deve avvenire in un sito di stoccaggio approvato e iscritto nel registro fondiario in Svizzera oppure in un sito di stoccaggio all’estero approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE43.

43 V. nota a piè di pagina relativa all’art. 55 cpv. 1bis lett. b.