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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 18 (art. 52)
Verifica dei rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili e dei requisiti posti all’organismo di controllo
N. 4.1 lett. b, note a piè pagina
4.1 Per l’attività di verifica affidatagli, l’organismo di controllo deve essere accreditato secondo: b. il regolamento (CE) n. 765/200841 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/206742;
41Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008,
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio; GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1020; GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1
42Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dic. 2018,
relativo alla verifica dei dati e all’accreditamento dei verificatori a norma della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2084; GU L 423 del 15.12.2020, pag. 23