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Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 75 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

conformemente all’articolo 55 capoverso 2 in rapporto alle loro emissioni complessive a partire dalla Svizzera.

2.3.3 In riferimento ai valori soglia per la partecipazione al SSQE, per i carburanti

di cui all’allegato 16 numero 3.3 devono essere applicati i fattori di emissione di cui all’allegato 16 numero 3.2 ai fini della qualifica di emettitore di entità ridotta e dell’esenzione dall’obbligo di verifica.

2.3.4 Gli operatori di aeromobili devono dimostrare che:

a. la quota di carburanti di cui all’allegato 16 numero 3.3, assegnata ai voli aggregati per coppie di aeroporti, non supera il limite superiore di miscelazione per questi carburanti stabilito in conformità a una norma riconosciuta a livello internazionale;

b. per i carburanti di cui all’allegato 16 numero 3.3, nel registro delle garanzie di origine per combustibili e carburanti sono state attribuite al SSQE garanzie di origine, a condizione che vogliano farseli computare nel SSQE.