Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
(nel corso della durata di vita delle misure) con le uscite cantonali. Questo nuovo articolo stabilisce che il contributo complementare è composto da un importo minimo e un contributo supplementare.
Ai fini del contributo complementare per tutti i Cantoni si calcola, in una prima fase, un contributo minimo per i crediti annui approvati (= «fattore base» moltiplicato per il credito cantonale) quindi, in una seconda fase, si calcola un contributo supplementare in funzione dell’efficacia. I Cantoni ricevono al massimo il doppio del credito annuo autorizzato dal Cantone per l’attuazione del proprio programma, a condizione che siano disponibili mezzi sufficienti61.
Questa regolamentazione è stata stabilita d’intesa con la direzione della Conferenza dei direttori cantonali dell’energia. Poiché i Cantoni stanziano crediti elevati per l’incentivazione e le risorse derivanti dalla destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2 sono limitate, una ripartizione basata esclusivamente sull’efficacia e l’ammontare dei crediti cantonali senza l’introduzione di un contributo minimo comporta differenze notevoli tra i Cantoni e da un anno all’altro. Per la gestione dei programmi cantonali d’incentivazione è tuttavia importante la sicurezza della pianificazione, motivo per cui la stragrande maggioranza dei direttori dell’energia si è espressa a favore di questo metodo di calcolo.
Sezione 1b: Sostegno a progetti per l’impiego della geotermia per la produzione di calore
Art. 112 Diritto alla promozione
Al capoverso 1 viene aggiornato il rimando all’articolo corrispondente della legge sul CO2. La promozione della geotermia è ora stabilita nell’articolo 34a capoverso 2.
L’articolo 112 capoverso 2 introduce il nuovo strumento di sostegno e ne specifica l’applicazione all’impiego indiretto di risorse idrotermali in caso di mancato impiego diretto di tali risorse per la produzione di calore. Il capoverso 3 fissa la percentuale dei costi coperti dal nuovo strumento, ossia il 40 per cento dei costi di investimento computabili. La procedura per la richiesta della promozione e le condizioni di promozione sono ora disciplinate nell’allegato 12a.
Art. 113 Domanda
Non vi sono variazioni per quanto riguarda le domande per l’ottenimento di contributi in caso di impiego diretto della geotermia per la produzione di calore. Nell’articolo viene aggiunto solamente l’utilizzo indiretto delle risorse idrotermali. Le domande per l’ottenimento di un contributo allo sfruttamento nel caso di un impiego indiretto alternativo seguono gli stessi principi. L’articolo 113 capoverso 3 chiarisce i requisiti specifici concernenti le domande per l’ottenimento di un contributo allo sfruttamento per un impiego indiretto e che sono specificati nell’allegato 12a. Le ulteriori modifiche dell’articolo sono di natura redazionale.
Art. 113a cpv. 2
Questo articolo specifica che le risorse limitate disponibili per gli strumenti a sostegno della geotermia (art. 34a cpv. 1 lett. a e b, legge sul CO2) saranno utilizzate in via prioritaria per i progetti di utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore (art. 34a cpv. 1 lett. a legge sul CO2).
Sezione 1c: Promozione di nuovi impianti destinati alla produzione di gas rinnovabili o di ampliamenti considerevoli di tali impianti
Art. 113c Diritto alla promozione
I contributi per la promozione sono limitati agli impianti per la produzione di biometano. Altri impianti per la produzione di gas rinnovabili, per esempio di metano sintetico o idrogeno, non ricevono contributi per la promozione attraverso questa sezione (cpv. 1). Il Consiglio federale individua nel biometano la necessità d’intervento con la massima urgenza. Gli impianti sono considerati nuovi se nel medesimo sito non esistevano in passato impianti per la produzione di biometano o relativi componenti oppure se
61 Il calcolo del fattore base e del contributo complementare è fissato e descritto in dettaglio nella descrizione di processo del Programma Edifici della Confederazione per i Cantoni.