Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

Chi inizia i lavori di costruzione dell’impianto senza garanzia o senza autorizzazione all’inizio anticipato dei lavori non riceve alcun contributo d’investimento.

La promozione si basa su un contributo d’investimento una tantum ed è costituita da un contributo di base pari a 2400 franchi e un contributo legato alla potenza pari a 1000 franchi per ogni chilowatt di potenza termica del collettore, corrispondente al doppio della tariffa minima prevista per gli impianti solari termici per il riscaldamento dei locali e l’acqua calda secondo il modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni (ModIncArm 2015).64 La promozione ammonta quindi all’incirca al 40 per cento dei costi d’investimento.

La grandezza di riferimento per la promozione è la potenza nominale termica del collettore secondo la lista collettori65 del SPF.

Se le domande di promozione presentate superano i mezzi disponibili, è previsto un ordine di priorità basato sui risparmi di emissioni di gas serra attesi in base alla potenza nominale termica del collettore. L’UFE istituisce l’ordine di priorità secondo la LSu in una direttiva. In tal modo si tiene prima conto degli impianti con la massima efficienza della promozione in relazione alle riduzioni di CO2. Non è prevista alcuna lista d’attesa. Per i progetti che non vengono presi in considerazione sarà possibile presentare domanda l’anno successivo.

Per la direttiva sono previsti anche i contenuti seguenti relativi al processo di promozione: se i presupposti di cui all’articolo 113e sono soddisfatti, è prevista una garanzia di principio. L’UFE definisce il presumibile importo per la promozione in base alla potenza pianificata dell’impianto e lo garantisce mediante decisione. Se, durante la fase di realizzazione, la potenza dell’impianto supera il valore garantito, la promozione per la parte eccedente sarà accordata solo se sono disponibili mezzi sufficienti.

La realizzazione e la messa in esercizio dell’impianto devono essere effettuate entro 24 mesi dalla garanzia; in caso contrario il diritto alla promozione decade. Su richiesta l’UFE può estendere questo termine di 12 mesi, a condizione che il ritardo sia dovuto a motivi non computabili al responsabile del progetto. La messa in esercizio deve essere notificata all’UFE mediante presentazione del rapporto di messa in esercizio firmato e costituisce la base per il versamento di una tranche del contributo di promozione. Dopo la messa in esercizio dovrà essere presentata all’UFE una contabilità dettagliata dei costi sostenuti per l’impianto.

Dopo la notifica della messa in esercizio e la presentazione del conteggio dettagliato dei costi, l’ammontare della promozione sarà fissato definitivamente sulla base della potenza effettiva dell’impianto. Se dalla documentazione presentata dovesse emergere che le condizioni previste per il diritto alla promozione di cui all’articolo 113e non sono soddisfatte, il diritto al contributo decade e i pagamenti già effettuati dovranno essere restituiti.

Art. 113g Richiesta di restituzione

Dal momento che gli impianti ricevono un contributo di promozione sostanziale, occorre garantire anche che funzionino secondo le aspettative. Pertanto, per verificare il funzionamento dell’impianto, ogni anno per tre anni dovrà essere notificato all’UFE il rendimento mensile utilizzato dell’impianto solare. Se la media triennale del rendimento utilizzato dell’impianto solare è inferiore all’80 per cento del rendimento previsto, potrà essere richiesta in proporzione la restituzione del contributo di promozione secondo l’articolo 28 LSu.

Art. 113h Monitoraggio e pubblicazione dei dati

In Svizzera esistono oggi pochi impianti solari termici che generano calore per processi artigianali e industriali. Sussiste quindi un interesse legittimo a raccogliere esperienze, generare «ottime pratiche» per questi impianti e pubblicare i dati acquisiti e le analisi, sempre che non siano coperti da segreti

64 HFM 2015 versione riveduta del settembre 2016.

65 Calcolatore dei contributi di promozione per l’energia solare termica (lista collettori). Consultabile all’indirizzo: www.listacollettori.ch