Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

Art. 100 cpv. 2 e 3

In analogia alla corrispondente disposizione per la restituzione dell’imposta sugli oli minerali (art. 48 OIOm), il termine di perenzione per la presentazione delle domande di restituzione per i combustibili utilizzati non a scopi energetici viene ridotto. Per i combustibili per i quali è richiesta la restituzione dopo il consumo conformemente all’articolo 99 capoverso 1, la domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla chiusura dell’anno d’esercizio in cui il combustibile è stato utilizzato. Se la restituzione è richiesta in base alla quantità acquistata, la domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il combustibile è stato acquistato (cpv. 2).

L’esperienza mostra che già oggi la stragrande maggioranza delle persone aventi diritto alla restituzione presenta domanda di restituzione entro il nuovo termine di perenzione. La riduzione del termine di perenzione riguarda pertanto solo un numero esiguo di richiedenti. Adottando misure organizzative adeguate, anche per questi sarà possibile e ragionevole presentare domanda di restituzione entro il termine ridotto. La riduzione del termine è in linea con le direttive di preventivazione della Confederazione. Ogni anno si devono effettuare nel preventivo accantonamenti per restituzioni riguardanti gli anni precedenti. Con un termine di perenzione ridotto sarà necessario effettuare meno accantonamenti.

Il capoverso 3 stabilisce che la presentazione ritardata della domanda comporta la decadenza del diritto alla restituzione.

Capitolo 9: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO2

Sezione 1: Calcolo dei proventi della tassa sul CO2

Art. 103a

I proventi della tassa sul CO2 sono calcolati in base alle entrate correnti, dedotto l’indennizzo per i costi di esecuzione, conformemente all’articolo 38 della legge sul CO2. Per una migliore tracciabilità e visibilità della pratica vigente, in questo articolo i proventi della tassa sul CO2 sono specificati come proventi netti e comprendono le entrate correnti di cui all’articolo 3 capoverso 6 lettera a in combinato disposto con l’articolo 3 capoverso 4 della legge federale del 7 ottobre 200559 sulle finanze della Confederazione (LFC). Da qui sono dedotti l’indennizzo per le spese d’esecuzione conformemente all’articolo 132 e le perdite su debitori effettive e presunte (delcredere, cpv. 2).

Il capoverso 1 definisce le entrate correnti, che sono costituite dalle entrate lorde dalla tassa sul CO2 dedotte le restituzioni (art. 17, 31 e 32c della legge sul CO2) e dalla quota del Principato del Liechtenstein di cui all’articolo 6 dell’accordo del 14 aprile 201160 relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein.

Sezione 1a: Contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici

Art. 104 cpv. 1, frase introduttiva

La frase introduttiva è adeguata al nuovo testo dell’articolo 34 della legge sul CO2 con modifiche esclusivamente di natura redazionale.

Art. 104a Contributo complementare

L’ammontare del contributo complementare ai singoli Cantoni dipende, conformemente all’articolo 52 capoverso 4 LEne, dall’efficacia del programma cantonale di incentivazione e dall’importo del credito cantonale. L’efficacia mette in relazione l’effetto energetico e sul CO2 conseguito grazie alla promozione

59RS 611.0

60 RS 0.641.751.411