Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

rinnovabile prodotto all’estero è ottenuto a partire da rifiuti e residui biogeni. La produzione effettiva di gas rinnovabile e l’esclusione del doppio conteggio commerciale possono essere comprovate mediante certificati esteri per biogas, riconosciuti dal registro GO svizzero. Il DATEC ha disciplinato le relative condizioni nell’articolo 9 capoverso 1 lettera b P-OGOCC sulla base dell’articolo 5 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 1° novembre 201758 sull’energia (OEn). Anche l’immissione nella rete europea del gas è un presupposto specifico per impianti. Per soddisfare i requisiti per la computabilità delle riduzioni di emissioni secondo l’Accordo di Parigi, nel rapporto di controllo deve essere comprovato che le riduzioni sono reali, verificate e aggiunte, secondo la definizione adottata a Glasgow come requisito per le riduzioni di emissioni trasferite su scala internazionale.

La disposizione di cui al capoverso 3 risulta necessaria dal momento che non solo la Svizzera, ma anche lo Stato partner corrispondente, deve valutare e approvare l’idoneità del progetto per la cessione delle riduzioni di emissioni. La persona richiedente deve inoltre attestare che il gas rinnovabile acquisito all’estero soddisfa le condizioni di cui all’articolo 15 capoverso 3 della legge sul CO2. Le condizioni riguardanti l’impianto di produzione devono essere attestate da un rapporto d’esame rilasciato da un servizio designato dall’UFAM.

Al capoverso 4 è stabilito che l’UFAM può esigere che la persona richiedente fornisca le informazioni supplementari di cui necessita per valutare la domanda.

Art. 92e Decisione sul rilascio di attestati internazionali

Il capoverso 1 stabilisce che l’UFAM, sulla base della domanda, decide in merito alla computabilità e al rilascio di attestati internazionali per gas rinnovabile prodotto all’estero e trasportato in condotta. Tali attestati internazionali si differenziano nell’etichettatura rispetto agli attestati internazionali rilasciati nell’ambito di progetti di compensazione. Sulla scorta di questa decisione, il registro GO svizzero può contrassegnare come computabili le garanzie di origine concernenti il gas rinnovabile trasportato in condotta.

Ai fini del riconoscimento e del rilascio è fondamentale che lo Stato partner abbia trasferito le riduzioni delle emissioni (cpv. 2). Solo così sarà possibile assicurare che si evitino doppi conteggi come previsto dall’Accordo di Parigi. Il commercio di biogas virtuale da computare al SSQE o all’impegno di riduzione non è consentito in mancanza del trasferimento della riduzione delle emissioni.

Il plusvalore ecologico del biogas virtuale è compensato con il rilascio dell’attestato internazionale (cpv. 3). Ne consegue che non è più possibile tenerne conto nell’ambito di ulteriori strumenti o ulteriori impegni oltre al SSQE o all’impegno di riduzione. In particolare questi attestati internazionali non sono ammessi ai fini dell’adempimento dell’obbligo di compensazione (v. art. 90 cpv. 1).

Gli attestati internazionali non sono rilasciati al richiedente, al quale viene invece comunicato mediante decisione il numero degli attestati rilasciati. Questi restano tuttavia su un conto della Svizzera nel registro dello scambio di quote di emissioni, oppure vengono annullati (v. art. 92f cpv. 2). Si vogliono in tal modo evitare speculazioni su questi attestati internazionali.

Art. 92f Computo della prestazione di riduzione di gas rinnovabile estero trasportato in condotta

Il computo del biogas virtuale per le imprese SSQE e le imprese che hanno sottoscritto un impegno di riduzione avviene nell’ambito del monitoraggio regolare di queste imprese, le quali segnalano all’UFAM la percentuale di biogas virtuale acquistato e coperto da attestati internazionali. L’impresa non deve presentare gli attestati internazionali, ma deve dimostrare che l’importatore, per esempio, ha ottenuto dall’UFAM il rilascio per tali quantità. Questo aspetto è disciplinato nel capoverso 1. L’iter delle garanzie di origine non è espressamente regolamentato. In una comunicazione esecutiva occorre tuttavia descrivere il ruolo che il registro GO può avere ai fini della prova dei requisiti.

58 RS 730.01. L’OEn è stata posta in consultazione pubblica tra il 21 feb. 2024 e il 28 mag. 2024 e fa parte del progetto legislativo «Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate». La documentazione relativa alla procedura di consultazione è disponibile