Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

Le ulteriori fasi di processo e l’ordine di priorità di cui alla legge del 5 ottobre 199062 sui sussidi (LSu) saranno precisati dall’UFE nell’ambito di una direttiva.

Oltre a privilegiare gli impianti che immettono in rete, si terrà conto della data di ricezione della domanda. Se nello stesso giorno sono presentate diverse domande per impianti che immettono gas nella rete e non è possibile prenderle tutte in considerazione, la priorità dovrà essere accordata al progetto con la massima potenza. Le domande per le quali le risorse non sono sufficienti per un finanziamento completo non saranno accolte. Non sono previste liste d’attesa. Sarà possibile presentare una nuova domanda l’anno successivo.

Si prevede inoltre che, in una garanzia di principio, l’UFE stabilirà dapprima in via provvisoria il contributo di promozione massimo. La garanzia riguarda l’impianto descritto nella domanda e si basa sulla capacità pianificata dell’impianto di trattamento. Eventuali modifiche rilevanti al progetto devono essere preventivamente discusse con l’UFE per valutare se, in tal caso, la garanzia di principio continua a essere valida. Deve essere possibile prevedere il versamento scaglionato dei contributi di promozione. La prima tranche è versata al più presto all’inizio dei lavori, l’ultima dopo la notifica della conclusione dei lavori. Normalmente il contributo di promozione è versato in tre tranche; nel caso di importi elevati il numero di tranche può però essere anche superiore.

Sono attualmente previsti i seguenti obblighi di notifica: la messa in esercizio dell’impianto promosso deve essere notificata all’UFE. La notifica è necessaria per il versamento della successiva tranche del contributo di promozione. Anche eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda devono essere notificate e motivate. Nell’ambito di una notifica della conclusione dei lavori sono inoltre forniti all’UFE i dati effettivi e verificati relativi all’impianto promosso. Per la notifica della conclusione dei lavori è obbligatorio eseguire un test di potenza che verifichi la capacità effettiva dell’impianto di trattamento. Il test di potenza deve soddisfare i requisiti previsti dalla SSIGA. Sulla base della notifica di conclusione dei lavori l’UFE fissa l’ammontare definitivo del contributo di promozione, senza comunque superare il contributo di promozione massimo della garanzia di principio accordata.

Se dalla notifica di conclusione dei lavori emerge che le condizioni del diritto non sono adempiute o che l’impianto non è conforme alle indicazioni riportate nella domanda, il diritto alla promozione decade. I pagamenti già effettuati dovranno essere restituiti.

Sezione 1d: Promozione di impianti destinati all’impiego di calore solare per il calore di processo

Art. 113e Diritto alla promozione

Il capoverso 1 definisce i requisiti che gli impianti solari termici devono soddisfare per poter richiedere una promozione di cui all’articolo 34a capoverso 1 lettera c della legge sul CO2. Sono incentivati gli impianti che producono calore da impiegare in primo luogo in processi artigianali e industriali o per la fornitura di servizi (cpv. 1 lett. a). Alcuni campi d’applicazione tipici sono, per esempio, i settori industriali delle derrate alimentari, chimica/farmaceutica e tessile o le lavanderie e gli ospedali. Deve emergere in primo piano l’utilizzo dell’energia termica prodotta nel processo; in misura minore è comunque consentito anche l’impiego per altri settori, per esempio la produzione di acqua calda per impianti sanitari. L’attenzione è rivolta alle applicazioni fino a circa 100 °centigradi, mentre si è evitata intenzionalmente una limitazione dell’intervallo di temperatura del processo. Il programma di promozione è quindi chiaramente distinto dal Programma Edifici, attraverso il quale vengono incentivati gli impianti per il riscaldamento dei locali o l’acqua calda industriale nel settore degli edifici.

L’integrazione di un impianto solare termico in un processo comporta un dispendio notevole per la pianificazione e l’attuazione dell’integrazione di sistemi. Ne consegue che è ragionevole considerare che gli impianti debbano essere di una certa grandezza. Con il programma di promozione si intendono pertanto incentivare in primo luogo gli impianti più grandi. Il capoverso 1 lettera b fissa a 35 chilowatt il limite inferiore della potenza nominale termica del collettore conformemente alla lista collettori

62 RS 616.1