Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
non cambia nulla, dal momento che di regola l’esercizio corrisponde all’anno civile. Solo per i richiedenti con un anno d’esercizio diverso dall’anno civile il termine di presentazione è ridotto da 17 a 6 mesi. Si tratta di una modifica giustificata nell’ottica del principio di parità di trattamento; con la normativa precedente questi richiedenti erano avvantaggiati in termini di scadenza.
Inoltre, con questa modifica il termine di presentazione delle domande viene uniformato per tutte le restituzioni relative all’imposta sugli oli minerali, alla tassa sul CO2 e alla tassa d’incentivazione sui COV, con conseguenti sinergie per le applicazioni digitalizzate dell’UDSC, dal momento che per il controllo automatizzato del rispetto del termine di presentazione della domanda si possono applicare regole di plausibilità uniformi.
Art. 98b cpv. 1 lett. f, 3, 3bise 3ter
L’introduzione dell’applicazione digitalizzata presso l’UDSC per la restituzione della tassa sul CO2 richiede anche un adeguamento della procedura di restituzione ai gestori di impianti ICFC che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione. Una volta effettuato il controllo, l’UFAM non inoltrerà più la domanda direttamente all’UDSC, ma rilascerà al gestore dell’impianto ICFC una conferma sia dell’ammontare della quantità di combustibile che dà diritto alla restituzione sia del rimborso parziale (cpv. 1). Alla lettera f si precisa che devono essere rispettati i valori limite previsti dall’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico.
L’applicazione digitalizzata che sarà disponibile a partire dal 2025 consentirà al gestore dell’impianto ICFC di raccogliere i dati per la restituzione attraverso la piattaforma online dell’UDSC. A tal fine l’UFAM rilascerà al gestore dell’impianto ICFC una conferma sull’ammontare della quantità di combustibile che dà diritto alla restituzione, che costituisce la base per la raccolta dei dati della restituzione nell’applicazione (cpv. 3). Per garantire la certezza del diritto, il gestore può richiedere la restituzione solo entro 6 mesi dal rilascio della conferma da parte dell’UFAM (cpv. 3bis). L’attuale capoverso 3bis diventa ora il capoverso 3tere contiene anche l’impegno di presentare all’UDSC, su richiesta, la conferma dell’UFAM relativa alla quantità di combustibile che dà diritto alla restituzione.
Art. 98c cpv. 3 lett. a e b
L’estinzione del diritto alla restituzione comprende ora due elementi. Da un lato, la richiesta di conferma della quantità di combustibile che dà diritto alla restituzione deve essere presentata all’UFAM entro il termine di cui all’articolo 98b capoverso 1 (lett. a). Dall’altro, il versamento dell’importo della restituzione deve essere richiesto all’UDSC entro il termine di cui all’articolo 98b capoverso 3bis(lett. b). Il mancato rispetto di uno dei due termini comporta l’estinzione del diritto alla restituzione.
Art. 98d Inadempimento dell’obbligo di investire per i gestori di impianti di cogenerazione che non
partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione
Questa regolamentazione era finora contenuta nell’articolo 76 e viene mantenuta invariata a livello di contenuto. Dal momento che i gestori di impianti ICFC che hanno preso un impegno di riduzione non hanno più l’obbligo di investire, la disposizione viene spostata. Se un gestore di impianti ICFC non adempie il proprio obbligo di investire, l’UFAM ordina la restituzione del 40 per cento dell’importo versato a titolo di rimborso per i combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica di cui all’articolo 32a della legge sul CO2 (cpv. 1). Gli importi così restituiti sono considerati proventi della tassa sul CO2 (cpv. 2).
Art. 99 cpv. 3 lett. c
Dal 1° gennaio 2022 la tassa sul CO2 è stata portata all’aliquota massima. Nella revisione della legge non è previsto un ulteriore aumento. Le aliquote della tassa per tipo di combustibile sono memorizzate nella nuova applicazione dell’UDSC. Per questo motivo l’indicazione dell’aliquota della tassa può essere omessa.