Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

Al capoverso 2 si precisa che gli attestati internazionali che vengono computati devono essere annullati e che questo avviene a cura dell’UFAM.

Capitolo 8: Tassa sul CO2

Sezione 2: Restituzione della tassa sul CO2

Art. 96a

L’articolo relativo alla restituzione per i gestori di impianti di cogenerazione con impegno di riduzione viene abrogato, dal momento che l’attuale articolo 31a della legge sul CO2 non viene mantenuto dopo il 2024.

Art. 96b cpv. 4, 6, 7 e 8

Dal 2025 sarà disponibile presso l’UDSC un’applicazione digitale che consentirà al richiedente di chiedere la restituzione della tassa sul CO2 attraverso una piattaforma online. Il trattamento dei dati raccolti presso l’UDSC è automatizzato.

L’introduzione dell’applicazione digitalizzata richiede un adeguamento della procedura di restituzione ai gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili. Una volta effettuato il controllo, l’UFAM non inoltrerà più la domanda all’UDSC, ma rilascerà al gestore della centrale termoelettrica a combustibili fossili una conferma sia dell’ammontare della quantità di combustibile che dà diritto alla restituzione sia dell’entità del rimborso parziale (cpv. 4). L’applicazione digitalizzata che sarà disponibile a partire dal 2025 consentirà al gestore dell’impianto di raccogliere infine i dati per la restituzione attraverso la piattaforma online dell’UDSC. La conferma dell’UFAM costituisce la base per la raccolta dei dati relativi alla restituzione nell’applicazione digitalizzata. Per garantire la certezza del diritto, il gestore può richiedere la restituzione solo entro 6 mesi dal rilascio della conferma da parte dell’UFAM (cpv. 6).

Su richiesta dovranno essere presentate all’UDSC la conferma dell’UFAM relativa alla quantità di combustibile che dà diritto alla restituzione e le fatture relative ai combustibili (cpv. 7). L’estinzione del diritto alla restituzione comprende ora due elementi. Da un lato, la richiesta di conferma della quantità di combustibile avente diritto alla restituzione deve essere presentata all’UFAM entro il termine di cui al capoverso 4 (cpv. 8 lett. a); dall’altro, il versamento dell’importo di restituzione deve essere richiesto all’UDSC entro il termine di cui al capoverso 6 (lett. b). Il mancato rispetto di uno dei due termini comporta l’estinzione del diritto alla restituzione.

Art. 97 cpv. 1 e 2

I capoversi 1 e 2 sono modificati tenendo conto della possibilità di presentazione digitalizzata della domanda all’UDSC a partire dal 2025. L’elemento principale della domanda (tipo e quantità di combustibili acquistati) è menzionato esplicitamente. Le altre informazioni necessarie per la domanda risultano dalle maschere d’inserimento della piattaforma online e sono prevalentemente indicazioni di carattere amministrativo, come per esempio le coordinate bancarie o la durata dell’anno d’esercizio.

Art. 98 cpv. 1 e 2

Cambiando la periodicità delle domande di restituzione indicata al capoverso 1 per i gestori di impianti nel SSQE o che hanno sottoscritto un impegno, si ripristina lo stato vigente fino a fine 2021. Nei commenti relativi alla modifica dell’articolo al 1° gennaio 2022 era stata prospettata la possibilità di abrogare nuovamente la limitazione dell’ammontare delle domande di restituzione presentate in corso d’anno appena l’UDSC avesse avuto a disposizione un’applicazione digitalizzata che avrebbe consentito il trattamento automatizzato delle domande, cosa che avverrà a partire dal 2025.

Nel capoverso 2 viene leggermente modificato il termine di presentazione delle domande di restituzione per i gestori degli impianti nel SSQE o che hanno assunto un impegno di riduzione. Invece della data di riferimento attuale del 30 giugno per le tasse versate nell’anno precedente o nell’esercizio terminato l’anno precedente, le domande devono ora essere presentate 6 mesi dopo la chiusura dell’esercizio nel quale sono stati acquistati i combustibili soggetti alla tassa. In pratica, per la maggior parte dei richiedenti