Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
sostituiscono completamente un impianto esistente (cpv. 2 lett. a). Per medesimo sito si intende la particella o, se emerge dal contesto, anche particelle limitrofe, a condizione che sussista una sufficiente vicinanza territoriale. Si presuppone una sostituzione completa se l’investimento necessario è grossomodo equivalente a quello che servirebbe per un impianto analogo effettivamente nuovo. Le parti d’impianto eventualmente rimanenti possono al massimo essere di importanza subordinata.
Sono inoltre considerati impianti nuovi gli impianti esistenti per la produzione di biogas che sono stati completamente riconvertiti dalla produzione di energia in produzione di biometano (cpv. 2 lett. b).
Si presuppone un ampliamento notevole se, attraverso misure costruttive, la produzione di biometano è aumentata almeno del 25 per cento in rapporto alla produzione media degli ultimi tre anni d’esercizio (cpv. 3). Se non sono passati tre anni d’esercizio, non viene accordato alcun contributo d’investimento.
Sono esclusi dalla promozione gli impianti che producono anche elettricità e che a tal fine ricevono un’incentivazione. La promozione diventa tuttavia possibile in seguito a ritiro definitivo dai mezzi di promozione (p. es. rimunerazione per l’immissione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili, contributo ai costi d’esercizio, cpv. 4 lett. a). Gli impianti sono inoltre esclusi dalla promozione per dieci anni a partire dal ricevimento di un contributo di promozione di altro tipo a livello federale; sono qui considerati in particolare i contributi di promozione nell’ambito della LEne (contributi d’investimento, contributi per progetti di ricerca o P&D), della legge sul CO2 o della LOCli (cpv. 4 lett. b). Fa stato il momento del versamento della prima tranche per la promozione. Sono esclusi dalla promozione anche gli impianti che non coprono il proprio fabbisogno di energia termica con energie rinnovabili. Attraverso questo requisito si assicura che gli impianti promossi non siano riscaldati con vettori energetici fossili (cpv. 4 lett. c). Il produttore di biometano può negoziare liberamente il plusvalore ecologico.
L’esecuzione dello strumento di promozione compete all’UFE, al quale deve essere presentata la domanda di promozione (cpv. 5).
Art. 113d Contributo di promozione
Il contributo di promozione consta di un contributo d’investimento una tantum. L’ammontare del contributo di promozione viene stabilito in base alla capacità dell’impianto di trattamento, con tariffe diverse ripartite su tre intervalli di potenza (cpv. 1). Per ampliamenti considerevoli si applicano tariffe di promozione più basse (cpv. 2). La capacità dell’impianto di trattamento non deve superare la capacità di assorbimento della rete del gas; in caso contrario quest’ultima sarà determinante ai fini della promozione.
Un impianto può ricevere al massimo un contributo di promozione pari a 2,8 milioni di franchi (tutti i tipi di impianto, cpv. 3 lett. a). Vale inoltre il criterio secondo cui l’ammontare del contributo di promozione può essere al massimo pari al 30 per cento dei costi d’investimento effettivamente insorti e computabili per l’ampliamento dell’impianto (cpv. 3 lett. b). Ciò è dovuto alle notevoli differenze presenti nelle spese, in particolare per gli ampliamenti, e ha lo scopo di prevenire un compenso eccessivo. Sono computabili i costi necessari per la produzione di biometano. Non sono computabili, per esempio, i costi per terreni, strade e veicoli. La definizione dettagliata dei limiti del sistema sarà definita dall’UFE in una direttiva.
Nel caso di impianti di depurazione delle acque e impianti esistenti che vengono riconvertiti dalla produzione di energia in produzione di biometano vengono promosse solo le fasi di trattamento e immissione, non la produzione di gas. Di conseguenza, questi ricevono solo il 15 per cento della tariffa di promozione di cui al capoverso 1 e 2 (cpv. 4).
Se l’impianto di produzione e di trattamento non è della stessa proprietà, è possibile presentare domanda separata per queste componenti degli impianti. La ripartizione del contributo di promozione è disciplinata nel capoverso 5.
Non è previsto il versamento di contributi inferiori a 100 000 franchi (cpv. 6); questo significa che gli impianti promossi devono essere di una determinata grandezza.
Secondo l’articolo 34a capoverso 1 lettera d della legge sul CO2, è data priorità al trattamento degli impianti che immettono gas nella rete.