Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
aziendali. L’UFE può pertanto predisporre un accompagnamento scientifico per impianti incentivati selezionati.
Sezione 2: Promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra
Art. 114 cpv. 1 lett. d e 2
Nell’articolo 114 capoverso 1 viene ora espressamente stabilito che, oltre ai benefici per l’ambiente ottenuti con lo strumento di promozione negli ambiti della riduzione dei gas a effetto serra, dell’impiego di energie rinnovabili e della gestione parsimoniosa delle risorse naturali, nessun altro obiettivo ambientale deve risultare compromesso in misura considerevole. È inoltre precisato che anche i mutuatari devono avere sede in Svizzera. Poiché il Fondo per le tecnologie è stato introdotto come strumento per la promozione ambientale e la promozione della piazza economica, questo aspetto è già stato concretizzato nello stesso modo fino a oggi. L’inserimento esplicito nell’ordinanza crea trasparenza e aumenta la certezza del diritto.
Art. 118 cpv. 3
Nell’articolo 118 capoverso 3 l’ammontare massimo del finanziamento tramite il Fondo per le tecnologie, pari a 500 milioni di franchi fino al 2020, è adeguato all’estensione del periodo dello strumento di promozione e ammonta ora al massimo a 750 milioni di franchi fino al 2030. Il credito d’impegno annuale massimo concreto continua a essere deciso dall’Assemblea federale in base all’utilizzo del Fondo per le tecnologie (cpv. 2, invariato).
Sezione 3: Distribuzione alla popolazione
Art. 119 Quota di proventi spettante alla popolazione
Alla popolazione continuano a essere ridistribuiti, in proporzione dei mezzi versati, i proventi della tassa sul CO2 che non hanno una destinazione vincolata. Poiché la ridistribuzione avviene nel corso dello stesso anno, la quota annua spettante alla popolazione si basa su una stima del prodotto annuo della tassa sul CO2 nell’anno di riscossione. La differenza tra il prodotto della tassa stimato e quello effettivo è compensata due anni dopo (cpv. 1 lett. a). La quota spettante alla popolazione comprende in proporzione anche la tassa sul CO2 restituita, di cui l’UFAM può ordinare la restituzione secondo l’articolo 98d agli impianti ICFC che non abbiano investito in misura sufficiente. La ridistribuzione di questi mezzi avviene dopo due anni (cpv. 1 lett. b).
Conformemente alla legislazione in vigore sino a fine 2024, i mezzi rimasti inutilizzati dal Programma Edifici venivano ridistribuiti agli operatori economici nello stesso anno e compensati dopo due anni tra la ridistribuzione alla popolazione e agli operatori economici. La compensazione per gli anni 2023 e 2024 è disciplinata nelle disposizioni transitorie (art. 146ae cpv. 2 e 3). Ora la quota spettante alla popolazione dei mezzi eccedenti l’ammontare massimo di 150 milioni di franchi a destinazione vincolata e non utilizzati viene ridistribuita dopo due anni (cpv. 1 lett. c).
Anche i mezzi compresi nei 150 milioni, che non è stato possibile impiegare con destinazione vincolata, sono ridistribuiti in proporzione alla popolazione (cpv. 1 lett. d). Ciò avviene ogni cinque anni in misura corrispondente ai mezzi inutilizzati fino a due anni prima (cpv. 2).
Art. 120 cpv. 1
Il capoverso 1 viene modificato perché, conformemente alla legislazione rimasta in vigore sino a fine 2024, i mezzi rimasti inutilizzati dal Programma Edifici venivano ridistribuiti agli operatori economici nello stesso anno e compensati dopo due anni tra la ridistribuzione alla popolazione e agli operatori economici (v. commenti all’art. 119).