Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

Le fideiussioni sono di regola concesse a banche o casse di risparmio autorizzate secondo la legge sulle banche dell’8 novembre 193470 e sottoposte all’autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Altri mutuanti idonei possono essere ulteriori creditori, come per esempio fondi di «Private Equity» o «Venture Capital», se offrono la garanzia di svolgere le funzioni di beneficiari della fideiussione con la stessa diligenza di una banca.

Art. 127k Garanzia e ammontare dei contributi

L’articolo 127k capoversi 1 e 2 specifica i criteri in base ai quali sono determinati la garanzia per i contributi o le fideiussioni e il relativo ammontare. Tali criteri si aggiungono a quelli già formulati a livello di legge nell’articolo 103b LNA per il nuovo programma di promozione «Clima e aviazione» che deve essere creato. L’articolo 127k capoverso 1 lettere a e b si riferiscono ai rischi e alle opportunità economiche ai quali i richiedenti sono esposti a seguito di un provvedimento. L’UFAC li valuta in particolare rispetto alla situazione economica di partenza dei richiedenti e in base a questa stabilisce l’importo del contributo o della fideiussione. L’articolo 127k capoverso 2 lettere a e b riguardano l’obiettivo di promozione centrale: si deve conseguire a costi contenuti la massima riduzione possibile delle emissioni di gas serra, considerando le riduzioni di emissioni che, rispetto a uno scenario senza il provvedimento, vengono ottenute in un orizzonte temporale adeguato. La lettera c aggiunge che vengono prese in considerazione le ripercussioni ambientali al di là degli aspetti climatici, per esempio il fabbisogno di terreno per la produzione di carburanti rinnovabili. La lettera d consente di attribuire la priorità alle tecnologie e ai procedimenti con un potenziale di mercato elevato e bassi rischi tecnici o economici. La lettera e precisa, in riferimento alla promozione in Svizzera e all’estero di cui all’articolo 127h capoverso 1, che l’attenzione è rivolta alla partecipazione economica degli operatori svizzeri. Le riduzioni delle emissioni devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici svizzeri, per esempio computando i carburanti rinnovabili prodotti al soddisfacimento dell’obbligo di miscelazione di cui all’articolo 28f della legge sul CO2 o, in generale, iscrivendo emissioni più basse nell’Inventario svizzero dei gas serra. La lettera f riguarda progetti che godono di ampio consenso e che, per esempio, comprendono l’intera filiera del valore aggiunto, dal fornitore all’acquirente. La lettera g riconosce i contributi previsti per le attività di ricerca e sviluppo, in particolare se i risultati della ricerca sono resi pubblici. La definizione delle priorità e la ponderazione dei criteri di cui all’articolo 127k capoverso 2 lettere a–g nell’ambito della valutazione delle domande competono all’UFAC. Per i provvedimenti di cui all’articolo 127h capoversi 3 e 4 si applicano per analogia i criteri di cui all’articolo 127m: questi provvedimenti ricevono contributi se sostengono in misura decisiva il raggiungimento degli obiettivi dello strumento.

Art. 127l Obbligo di notifica e rendicontazione

Considerata l’entità eventualmente rilevante della promozione, secondo l’articolo 127n capoversi 1–4 l’UFAC può richiedere rapporti intermedi, descrizioni delle tappe principali e altri documenti idonei, per esempio relativi alla situazione finanziaria e all’andamento, per assicurare un accompagnamento rigoroso dei provvedimenti. Le modalità sono disciplinate nella direttiva d’esecuzione.

Art. 127m Esecuzione

L’articolo 127m disciplina i punti essenziali dell’esecuzione. Secondo il capoverso 1, all’UFAC compete la responsabilità generale dell’esecuzione delle misure di promozione e l’elaborazione della strategia di promozione.

Sulla base di un’analisi costi-benefici, l’UFAC può assegnare a un servizio esterno compiti amministrativi esecutivi nell’ambito del trattamento di domande e bandi di concorso come pure in relazione alla procedura di aggiudicazione di fideiussioni (cpv. 2). L’UFAC decide in ogni caso in merito a bandi di concorso e domande; facoltà di disporre, vigilanza e pianificazione strategica competono all’ufficio. Selezione e impiego di una segreteria da parte dell’UFAC sono previsti nell’ambito di un bando OMC.

70 RS 952.0