Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

Sezione 2: Aiuti finanziari per i provvedimenti negli impianti nel SSQE

Art. 127c Provvedimenti meritevoli di promozione

Gli aiuti finanziari di cui al capoverso 1 vengono accordati per i provvedimenti che comportano una riduzione delle emissioni di gas serra all’interno dell’impianto SSQE o per provvedimenti con i quali il CO2 viene legato in modo permanente in prodotti o stoccato in modo durevole nel sottosuolo. È possibile anche il legame chimico o lo stoccaggio di CO2 biogeno per il conseguimento di emissioni negative. Il provvedimento deve fornire un contributo notevole alla decarbonizzazione dell’impianto SSQE, cosa che non avviene né in impianti pilota né con provvedimenti per la cattura e il sequestro di CO2 ottenuto dalla generazione di calore a basse temperature. Non contribuiscono a una decarbonizzazione notevole nemmeno i provvedimenti che comportano un consumo elevato di energia elettrica, se l’energia elettrica è prodotta da fonti fossili. Di conseguenza gli acquisti di elettricità da fonti non fossili devono essere dimostrati mediante certificati d’origine. L’UFAM preciserà i requisiti relativi ai provvedimenti in una comunicazione d’esecuzione, ispirandosi ai requisiti previsti per gli aiuti finanziari secondo l’articolo 6 LOCli (lett. a).

Gli aiuti finanziari sono accordati solo ai gestori di impianti che sono tenuti a partecipare al SSQE secondo l’articolo 16 della legge sul CO2. I gestori che fanno richiesta di opt-out, e quindi non partecipano al SSQE, non ricevono aiuti finanziari (lett. b).

L’esecuzione di questo strumento compete all’UFAM, al quale devono essere presentate le domande (cpv. 2). È previsto che le domande di aiuti finanziari diretti siano presentati entro il 31 marzo tramite il sistema di informazione e documentazione (CORE) gestito dall’UFAM. Nel 2025 è però prevista una scadenza successiva (1° agosto 2025). La domanda deve includere una descrizione accurata del tipo di provvedimenti, oltre a indicazioni sull’entità della riduzione perseguita di emissioni di gas serra o delle emissioni negative perseguite in tonnellate di CO2eq. Sono altresì necessarie informazioni sui costi computabili dei provvedimenti secondo l’articolo 127d capoverso 2 e sul rapporto costi/benefici tenuto conto della redditività («Return on Investment»). Per illustrare il finanziamento del provvedimento occorre indicare eventuali incentivi accordati o ricevuti dalla Confederazione, dal Cantone o dal Comune, nonché i fondi propri e l’ammontare del fabbisogno di finanziamento. Nel caso di provvedimenti che generano certificati in virtù di standard volontari vanno comunicati i ricavi previsti. Conformemente alla LSu sono escluse doppie promozioni. Se per un provvedimento si devono richiedere anche attestati nazionali oltre alla promozione di cui all’articolo 37b CO2, si dovrà procedere a una ripartizione degli effetti. Nel caso di provvedimenti particolarmente dispendiosi in termini di costi, è possibile presentare nell’ambito della domanda obiettivi intermedi adeguati allo stato di attuazione, che possono determinare un pagamento (parziale) anticipato prima della fine dell’attuazione dei provvedimenti. Nella domanda occorre inoltre fornire informazioni relative al rischio di trasferimento della produzione, e quindi delle emissioni di gas serra all’estero («Carbon Leakage»), conformemente ai fattori per il «Carbon Leakage» utilizzati nel SSQE.

Art. 127d Ammontare degli aiuti finanziari

Tali aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 % dei costi computabili (cpv. 1). Sono considerati costi computabili i costi d’investimento direttamente necessari per l’attuazione economica e appropriata dei provvedimenti, tra cui in particolare i costi di pianificazione attivabili, i costi d’investimento degli elementi costruttivi, i costi d’installazione (per i quali si può tenere conto di costi adeguati per il genio civile) e i costi per la messa in esercizio, comprese le conseguenti interruzioni dell’esercizio. Non sono accordati aiuti finanziari per i costi d’esercizio (cpv. 2).

L’UFAM preciserà la procedura per la promozione in una direttiva e stabilirà l’ordine di priorità secondo l’articolo 13 LSu. Si tratta di un aspetto importante nel caso in cui le domande previste o attese superano i mezzi finanziari disponibili. Gli aiuti finanziari nell’ambito dell’articolo 37b della legge sul CO2 sono erogati come contributi di finanziamento. La concessione e l’ammontare degli aiuti finanziari sono stabiliti dall’UFAM con una decisione. Gli aiuti finanziari sono di regola erogati su richiesta e direttamente. L’UFAM prevede tuttavia la possibilità di indire bandi di concorso. Il capoverso 3 definisce i criteri per l’ordine di priorità e quindi la decisione su quali domande riceveranno un aiuto finanziario. I massimi contributi possibili pari al 50 per cento dei costi computabili possono essere ridotti, per esempio