Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
L’UFAM informa, sensibilizza e fornisce consulenza in modo adeguato all’opinione pubblica e ai gruppi target interessati in merito alle possibili conseguenze dei cambiamenti climatici (lett. a), ai provvedimenti volti alla riduzione e alla compensazione delle emissioni di gas serra come pure all’adeguamento ai cambiamenti climatici in Svizzera (lett. b e lett. c). Nello specifico possono essere affrontati i provvedimenti di adattamento di particolare rilevanza per la Svizzera e la sua popolazione, alla quale devono essere illustrate le basi decisionali e le opzioni d’intervento. Le informazioni dell’UFAM possono essere rivolte a gruppi target specifici, in particolare ai consumatori.
Art. 129a Rendiconto sui rischi finanziari legati al clima
L’articolo 129a precisa che i rapporti della FINMA e della BNS sono allestiti annualmente e pubblicati. In tale ambito possono essere utilizzati strumenti esistenti (p. es. monitoraggio dei rischi della FINMA e rapporto sulla stabilità finanziaria della BNS) o, all’occorrenza, redatti ulteriori rapporti autonomi. La FINMA e la BNS effettuano le verifiche dei rischi finanziari legati al clima nell’ambito del loro mandato legislativo. I rischi climatici non costituiscono una nuova categoria di rischio separata, ma sono fattori di rischio che influenzano le categorie di rischio esistenti. Per il rapporto si può inoltre rinviare ad analisi esterne, come ad esempio i test regolari di compatibilità climatica.
Nel suo rapporto sui rischi finanziari legati al clima concernenti gli istituti, la FINMA comunica in forma aggregata in merito alla situazione generale di rischio degli istituti sottoposti alla sua vigilanza per quanto riguarda i loro rischi fisici e di transizione in orizzonti temporali diversi (cpv. 1). In questo contesto, la FINMA può trattare rischi finanziari specifici legati al clima (rischio di mercato, rischio di credito, rischio assicurativo ecc.) che possono essere di particolare rilevanza per gli istituti finanziari sottoposti a vigilanza. Nel complesso, la FINMA si basa sulle proprie conoscenze derivanti dall’attività di vigilanza, definendo il suo mandato in funzione dei rischi conformemente all’entità e all’intensità delle attività di vigilanza. La FINMA riferisce inoltre in forma aggregata e anonimizzata in merito al trattamento dei rischi finanziari rilevanti in relazione al clima da parte degli istituti.
Il rapporto della BNS deve essere integrato nella struttura giuridica e negli strumenti legislativi esistenti relativi alla BNS. L’analisi dei rischi finanziari macroprudenziali legati ai cambiamenti climatici da parte della BNS si basa sulla valutazione generale dei rischi (art. 5 cpv. 2 lett. e in c.d. con l’art. 6 della legge del 3 ottobre 200371 sulla Banca nazionale). Nel rapporto sui rischi finanziari macroprudenziali legati al clima, la BNS informa annualmente il pubblico, in forma aggregata, in merito alla situazione generale di rischio degli istituti finanziari e delle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica per quanto riguarda i rischi fisici e di transizione in diversi orizzonti temporali (cpv. 2).
Sia la FINMA che la BNS riferiscono sempre annualmente in merito a eventuali provvedimenti adottati in seguito alle verifiche svolte (cpv. 3). Per quanto concerne i provvedimenti della FINMA, non si tratta della rappresentazione di provvedimenti adottati nei confronti di singoli soggetti sottoposti a vigilanza ma piuttosto di provvedimenti generali adottati dalla FINMA per far fronte a rischi potenziali (p. es. definizione di requisiti di vigilanza specifici da parte della FINMA). Per quanto riguarda eventuali provvedimenti della BNS, occorre tenere presente che la BNS non dispone di strumenti di vigilanza e, di conseguenza, eventuali provvedimenti possono riguardare solo iniziative proprie di analisi dei rischi climatici.
Sezione 3: Promozione di tecnologie a propulsione elettrica
Art. 129b Destinatari di contributi
Il capoverso 1 definisce le imprese che possono ricevere una promozione. I possibili destinatari di contributi per la promozione di tecnologie di propulsione elettrica («bus elettrici» e «battelli elettrici») sono le imprese di trasporto (IT) in possesso di una concessione per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori secondo l’articolo 6 della legge del 20 marzo 200972 sul trasporto di viaggiatori (LTV) e che forniscono queste prestazioni con veicoli propri.
71 RS 951.11
72 RS 745.1