Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
l’avanzamento dei progetti. In base ai rapporti l’UFAM può adattare le priorità e i criteri dei bandi di concorso specifici, aumentando in tal modo l’efficienza e l’efficacia dello strumento di promozione.
La rendicontazione per i gestori di impianti nel SSQE richiede anche la presentazione di un rapporto di valutazione, che deve essere sottoposto all’UFAM tre anni dopo l’attuazione del provvedimento e deve informare in merito al risultato a medio termine ottenuto con il provvedimento incentivato. Il rapporto di valutazione illustra le riduzioni conseguite delle emissioni di gas serra negli ultimi tre anni o le emissioni negative conseguite e quindi l’effetto dell’impiego di tecnologie a emissioni negative (NET) in tonnellate di CO2eq all’anno (cpv. 3 lett. a). Eventuali discrepanze rispetto al provvedimento originariamente pianificato devono essere descritte e motivate in modo dettagliato, illustrando anche le misure correttive previste (lett. b).
Art. 127f Versamento degli aiuti finanziari
L’erogazione dell’aiuto finanziario avviene dopo l’approvazione del rapporto di cui all’articolo 127e capoverso 2. Se un rapporto è incompleto, l’aiuto finanziario viene trattenuto sino a quando il rapporto non sarà corretto e approvato. I versamenti possono essere effettuati prima della completa attuazione di un provvedimento. A tal fine vengono definiti obiettivi intermedi per lo stato di attuazione, che devono essere raggiunti affinché si possa procedere a un pagamento. Un versamento rateale può essere effettuato in misura corrispondente ai costi già sostenuti dal beneficiario dell’aiuto finanziario, e comunque al massimo per l’80 per cento dell’ammontare complessivamente disposto. Secondo gli articoli 28–30 LSu, se il richiedente non adempie al proprio impegno nonostante il sollecito, o vi adempie solo in modo inadeguato, l’aiuto finanziario non viene erogato in tutto o in parte oppure ne viene richiesta la restituzione.
Art. 127g Pubblicazione di informazioni
Le informazioni sui provvedimenti promossi sono pubblicate nel rispetto del segreto di fabbricazione e d’affari. Sono pubblicati il nome e l’indirizzo dei gestori di impianti nel SSQE e i promotori dei progetti relativi a provvedimenti di adattamento. Oltre all’ammontare e alla forma dell’aiuto finanziario concesso, sono pubblicati con un sufficiente grado di dettaglio anche i contenuti pertinenti delle domande nonché i contenuti pertinenti dei rapporti e dei rapporti di valutazione.
Capitolo 9b: Promozione di provvedimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo
Art. 127h Contributi per provvedimenti nel trasporto aereo
L’articolo 28g, l’articolo 37a della legge sul CO2 e l’articolo 103b LNA (modifica di altri atti normativi) costituiscono le basi legali per la promozione finanziaria di provvedimenti per la riduzione delle emissioni di gas serra nel trasporto aereo. L’articolo 127h capoverso 1 lettere a–c dell’ordinanza sul CO2 riporta gli obiettivi di finanziamento: la produzione in scala di carburanti rinnovabili per l’aviazione e l’aumento dell’efficienza degli aeromobili e delle operazioni di volo. La promozione può essere accordata alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie e procedimenti, tra cui anche progetti pilota e di dimostrazione, inclusa la prima applicazione. Questi oggetti di promozione sono in linea con il rapporto sul postulato «Traffico aereo neutro in termini di emissioni di CO2 entro il 2050». L’esecuzione di questo strumento compete all’UFAC.
I contributi sono erogati dall’UFAC sotto forma di contributi a fondo perso, mutui o fideiussioni (cpv. 2). Queste diverse modalità sono impiegate in maniera quanto più possibile economica ed efficace, secondo il principio di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera b LSu, con particolare attenzione, ove possibile, alle fideiussioni. Si fa ricorso a mutui e contributi a fondo perduto limitatamente alle prime fasi dello sviluppo. Per adempiere il mandato legale nella maniera più efficace possibile, la Confederazione deve sostenere in via sussidiaria il trasferimento di conoscenze (cpv. 3). Uno scambio inadeguato in questo ambito sarebbe descritto come un ostacolo nel «Rapporto dell'UFAC sulla promozione dello