Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
se, nel caso di provvedimenti che generano certificati in virtù di standard volontari, i proventi risultanti da tali certificati comportano una copertura superiore al 100 per cento dei costi computabili. Si può avere una riduzione anche quando non sono disponibili risorse finanziarie sufficienti. Per decidere se concedere aiuti finanziari a una domanda che soddisfa i requisiti, si tengono in considerazione in particolare l’entità della riduzione perseguita delle emissioni di gas serra o l’entità delle emissioni negative perseguite in tonnellate di CO2eq (cpv. 3 lett. a) come pure l’ammontare dei costi per ridotta tonnellata di CO2eq oppure per ogni tonnellata conseguita di emissioni negative, tenendo conto che i costi possono essere diversi a seconda se le emissioni di gas serra sono state ridotte o catturate e legate o stoccate in prodotti in modo permanente (lett. b). Si tiene inoltre conto del rischio di trasferimento della produzione all’estero («Carbon Leakage», lett. c) e dell’entità dei previsti risparmi sui costi di esercizio per una durata di sette anni (lett. d). Si considerano anche gli effetti sull’economia circolare in Svizzera, valutando se il provvedimento contribuisce a ridurre il carico ambientale durante l’intero ciclo di vita dei prodotti, a chiudere i cicli dei materiali e a migliorare l’efficienza delle risorse (lett. e). I criteri di cui alle lettere c ed e possono in ultima analisi ridurre la dipendenza dalle importazioni e contribuire alla sicurezza in materia di approvvigionamento.
Se non si devono acquistare diritti di emissione, l’ammontare degli aiuti finanziari viene ridotto degli utili che presumibilmente saranno ottenuti in futuro con la vendita dei diritti di emissione e dei costi risparmiati, considerando eventuali modifiche dell’assegnazione a titolo gratuito e dell’obbligo di restituzione dei diritti di emissione. I previsti guadagni e risparmi derivanti dallo scambio di diritti di emissione sono utilizzati sulla base del prezzo medio d’aggiudicazione delle aste sul mercato primario nell’Unione europea nell’anno precedente (cpv. 4). Sono esclusi i progetti di cattura e stoccaggio di gas a effetto serra, poiché i costi per tonnellata di CO2 sono di gran lunga superiori rispetto ai possibili risparmi derivanti dalla vendita di diritti di emissione.
Se non sono disponibili risorse finanziarie sufficienti, l’aiuto finanziario è accordato alle domande che soddisfano al meglio l’ordine di priorità sulla base dei criteri di cui al capoverso 3. Le domande relative a provvedimenti che sono sì idonei alla promozione, ma per la cui promozione non sono disponibili risorse sufficienti, vengono respinte. Tali domande possono essere nuovamente presentate per la valutazione in un secondo momento. Non sono previste liste d’attesa.
Sezione 3: Rendicontazione e versamento degli aiuti finanziari per provvedimenti di adattamento e per provvedimenti in impianti nel SSQE
Art. 127e Obbligo di notifica e rendicontazione per gli aiuti finanziari
La persona richiedente deve comunicare tempestivamente all’UFAM tutte le modifiche che potrebbero incidere sulla concessione dell’aiuto finanziario o sul suo ammontare (cpv. 1).
La rendicontazione è effettuata con un rapporto, che deve essere presentato all’UFAM e che costituisce la base per l’erogazione dell’aiuto finanziario. Esso deve contenere indicazioni sullo stato di attuazione del provvedimento (cpv. 2 lett. a). Insieme al rapporto deve essere presentato un riepilogo completo dei costi con copia delle fatture. Se il riepilogo dei costi è esaminato da una ditta fiduciaria, d’intesa con l’UFAM è possibile rinunciare alla presentazione della copia delle fatture (lett. b). Gli obiettivi intermedi eventualmente stabiliti possono servire come base per versamenti rateali. Se gli obiettivi intermedi vengono raggiunti, occorre comunque presentare un rapporto secondo il capoverso 2 per poter procedere all’erogazione sotto forma di versamento rateale.
Nel caso di aiuti finanziari per provvedimenti di adattamento, l’UFAM prevede inoltre che il rapporto contenga raccomandazioni per la moltiplicazione da parte di terzi e illustri di conseguenza come conseguire ulteriori progressi nell’adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera da parte di terzi. Inoltre, sulla base del previsto monitoraggio dell’efficacia tramite indicatori, il rapporto deve illustrare in che modo il provvedimento attuato ha contribuito a ridurre i rischi del cambiamento climatico, a evitare danni dovuti al cambiamento climatico o a migliorare la capacità di adattamento. La prova dell’efficacia deve essere fornita nel rapporto conclusivo. Questi ulteriori contenuti della rendicontazione devono essere parte integrante della decisione relativa alla promozione. I rapporti costituiscono l’elemento centrale per la gestione dello strumento di promozione come pure la preparazione e la pubblicazione dei risultati. I rapporti servono per notificare periodicamente e sistematicamente all’UFAM