Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
Non sono concessi contributi per linee servite in base a un’autorizzazione secondo l’articolo 7 o 8 LTV.
Le IT concessionarie possono trasferire l’esercizio di alcune o tutte le linee a incaricati dell’esercizio mediante un contratto d’esercizio secondo l’articolo 19 dell’ordinanza del 4 novembre 200973 sul trasporto di viaggiatori (OTV). Gli incaricati che esercitano servizi sulle linee con veicoli propri possono ricevere anch’essi contributi.
L’esecuzione di questo strumento compete all’UFT, al quale devono essere presentate le domande (cpv. 2). L’UFT definirà la procedura in una direttiva. Le domande per la promozione finanziaria devono pervenire all’UFT al più tardi entro la metà dell’anno che precede il previsto conferimento. Anche qui ci si deve attenere all’articolo 26 LSu: è possibile acquistare i veicoli solo se la promozione finanziaria è stata garantita in via definitiva o di principio o se l’UFT, in qualità di autorità competente, ha autorizzato l’acquisto. Per semplificare e standardizzare le domande, l’UFT predisporrà modelli di modulo che saranno pubblicati sulla homepage.
Art. 129c Proprietà dei veicoli promossi
I contributi sono erogati solo ai veicoli utilizzati per la maggior parte nel traffico concessionario, diversamente da un impiego prevalente per corse nel traffico non concessionario, come trasporti scolastici, corse sostitutive di servizi ferroviari o corse charter. Sono oggetto di promozione solo i veicoli di proprietà dell’IT concessionaria o dell’incaricato dell’esercizio. Non sono pertanto erogate promozioni per veicoli a noleggio o di proprietà di società affiliate, società consorelle o società madri. Questa limitazione migliora la trasparenza e assicura l’impiego corretto dei sussidi.
Art. 129d Veicoli promossi
Sono promossi diversi tipi di autobus, inclusi filovie e battelli (cpv. 1). È fondamentale che si tratti di veicoli a propulsione elettrica e che questi veicoli non ne sostituiscano altri già elettrici. La sostituzione di filovie esistenti con altre identiche non sarebbe promossa, perché non comporta alcun passaggio alla propulsione elettrica, salvo il caso in cui i veicoli siano impiegati per servizi su linee o tratti di linee oggi serviti con autobus a motore diesel. Non sono concessi contributi per la sostituzione anticipata di veicoli non ancora completamente ammortizzati (cpv. 2).
Art. 129e Versamento dei mezzi di promozione
L’UFT comunicherà in una direttiva i criteri per l’assegnazione dei mezzi di promozione (ordine di priorità secondo l’articolo 13 LSu). Si prevede che l’UFT, sulla base dell’articolo 41a della legge sul CO2, stabilisca annualmente l’importo dei costi supplementari per tipo di veicolo nel caso degli autobus. Degli altri mezzi di promozione si terrà conto nella determinazione dei forfait. Nel caso dei battelli si effettua un esame casi per caso. Entro la metà dell’anno precedente l’UFT raccoglie tutte le domande pervenute e ripartisce i mezzi disponibili per un ammontare massimo annuo di 30 milioni tra tutte le domande che soddisfano i criteri. Se le domande superano i mezzi finanziari disponibili, l’assegnazione avverrà in base alla messa in esercizio prevista. I veicoli che in questo modo non riceveranno alcun contributo otterranno la promozione l’anno successivo.
Il versamento dei mezzi di promozione è disciplinato nell’articolo 129e ed è effettuato dopo la presentazione di una prova della messa in esercizio dei veicoli. Si intende in tal modo garantire che non siano erogati mezzi di promozione a veicoli il cui acquisto è stato pianificato ma non portato a termine.
Art. 129f Verifica dell’impiego dei veicoli
L’importo della promozione varia se i veicoli sono impiegati nel traffico regionale viaggiatori ordinato congiuntamente da Confederazione e Cantoni (TRV) o nel restante trasporto in concessione. I veicoli destinati a un impiego prevalente nel traffico non concessionario non hanno diritto alla promozione. Per garantire che i veicoli siano impiegati nello stesso modo indicato nelle domande di promozione, dopo cinque anni deve essere dimostrato l’impiego effettivo. Eventualmente potrà essere chiesta la
73 RS 745.11