Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

Art. 146ad Termine di presentazione delle domande di rimborso

Alle domande di restituzione della tassa sul CO2 ai gestori di impianti presentate entro il 30 giugno 2026 come pure all’utilizzo a scopo non energetico si applicano i termini di presentazione delle domande secondo la normativa vigente.

Art. 146ae Distribuzione alla popolazione e all’economia

I gestori con impegno di riduzione sono esclusi dalla ridistribuzione secondo l’articolo 36 capoverso 4 della legge sul CO2. Tuttavia, per motivi tecnici legati all’esecuzione, questa esclusione non può essere attuata nel 2025 poiché, nel momento in cui le imprese escluse dalla ridistribuzione dovrebbero essere notificate alle casse di compensazione, le stesse imprese non sono ancora note. Per questo motivo la ridistribuzione all’economia deve essere rinviata al 2026. Quindi, la ripartizione della quota dei proventi spettante all’economia per il 2025, inclusa la compensazione della differenza tra i proventi stimati e quelli effettivi del 2023, avverrà nel 2026 sulla base della massa salariale del 2024 (cpv. 1).

Conformemente alla legislazione in vigore sino a fine 2024, i mezzi rimasti inutilizzati dal Programma Edifici venivano ridistribuiti agli operatori economici nello stesso anno e compensati dopo due anni tra la ridistribuzione alla popolazione e agli operatori economici. Ora i mezzi per i quali non sussiste alcun bisogno permanente di una destinazione vincolata vengono ridistribuiti ogni cinque anni (art. 36 cpv. 1 lett. d legge sul CO2) e non è necessaria alcuna compensazione. Di conseguenza, l’ultima compensazione della ridistribuzione alla popolazione dei mezzi rimasti inutilizzati avviene nel 2026, due anni dopo l’ultimo versamento del 2024 (cpv. 2 e 3).

Art. 146af Coefficiente angolare della retta del valore limite e veicoli le cui emissioni sono rilevate in

base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti

Fino al xx.xx.2025, ai piccoli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri si applicano per il coefficiente angolare della retta del valore limite (il parametro «a» ora negativo per gli autoveicoli presente nelle formule ai n. 1.1 e 1.2 dell’all. 4a) i valori previsti dal diritto anteriore (cpv. 1).

L’assoggettamento degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri con un peso a vuoto superiore a 2,585 tonnellate che erano finora esclusi (art. 17b e 17c), misurati secondo la procedura di misurazione per veicoli pesanti, entra in vigore solo a partire dal xx.xx.2025.

Allegati

Allegato 2a Riduzioni delle emissioni o aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio all’estero per le

quali non sono rilasciati attestati

Per motivi di protezione dell’ambiente, l’impiego di carbone vegetale all’estero è ora escluso; fa eccezione l’utilizzo nei materiali di costruzione, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti (lett. m). I processi di produzione e le proprietà del carbone vegetale impiegato devono essere dimostrati e garantiti (p. es. tramite un certificato EBC78). Lo smaltimento dei materiali da costruzione non deve comportare la diffusione di sostanze inquinanti negli ecosistemi. Il Paese ospite deve disporre di direttive corrispondenti.

Nel quadro della pianificazione di progetti o programmi all’estero, la persona richiedente deve garantire una consultazione delle parti interessate nell’attuazione del progetto (n. 3) per poter registrare il proprio progetto in Svizzera. Inoltre, dovrebbe essere garantito un facile accesso alla possibilità di fornire un riscontro sull’attuazione del progetto, fintantoché il progetto è in corso. Questa procedura partecipativa non sostituisce direttive esistenti nello Stato partner che devono essere tassativamente rispettate e riprese nelle informazioni trasmesse all’organismo di convalida. Il formato della consultazione precedente alla convalida e la tipologia della possibilità di fornire un risconto definita devono essere scelti dalla persona richiedente in funzione del contesto, se lo Stato partner non ha già emanato direttive. I requisiti degli Stati partner relativi a tali consultazioni sono di principio accettati dalla Svizzera. La

78 EBC and WBC guidelines & documents (european-biochar.org)