Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

Art. 135 lett. d e f, nota a piè di pagina

L’allegato 7 dell’ordinanza sul CO2 è abrogato (lett. d). La nota a piè pagina relativa alla lettera f è aggiornata con il rimando alla vigente versione del regolamento (CE) n. 748/200976.

Sezione 2g: Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 29 settembre 2023

Art. 146y Diritti di emissione per operatori di aeromobili

L’articolo 146y è abrogato poiché le relative disposizioni non rientrano più in alcun campo d’applicazione.

Sezione 2h: Disposizioni transitorie concernenti la modifica del xx.yy.2025

Art. 146z Partecipazione al SSQE al 1° gennaio 2025

Se un gestore di impianti si trova a essere assoggettato all’obbligo di partecipazione al SSQE a causa della modifica dell’allegato 6, lo dovrà notificare all’UFAM entro il 1° giugno 2025. La partecipazione al SSQE ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2025 (cpv. 1).

I gestori di impianti SSQE che adempiono i requisiti di cui all’articolo 41 possono presentare entro il 1° giugno 2025 domanda di esenzione dall’obbligo di partecipazione al SSQE. L’esclusione ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2025 (cpv. 2).

I gestori di impianti SSQE che adempiono i requisiti di cui all’articolo 42 a causa della modifica del 15 marzo 2024 della legge sul CO2 possono presentare all’UFAM domanda di partecipazione volontaria al SSQE entro il 1° giugno 2025. La partecipazione ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2025 (cpv. 3).

Art. 146aa Contenuto dell’impegno di riduzione

Se l’obiettivo di efficienza in termini di emissioni di gas serra o l’obiettivo basato sui provvedimenti si basano su una convenzione sugli obiettivi stipulata prima del 1° gennaio 2025, in deroga all’articolo 66a capoverso 3 si applica la durata di ammortamento attuale massima di quattro anni e di otto anni nel caso di provvedimenti infrastrutturali. La durata d’ammortamento si calcola conformemente alla direttiva dell’UFE77.

Art. 146ab Domanda per l’impegno di riduzione nel 2025

I gestori di impianti, che intendono stipulare un impegno di riduzione dal 1° gennaio 2025 e desiderano essere esentati dalla tassa sul CO2 dovranno presentare entro il 1° settembre 2025 la domanda di cui all’articolo 69 tramite il sistema di informazione e documentazione (CORE) gestito dall’UFAM. Nella domanda devono essere indicate le emissioni di gas serra del 2022 e del 2023.

Art. 146ac Rimborso provvisorio della tassa sul CO2 nel 2025

L’UDSC può rimborsare provvisoriamente le tasse ai gestori di impianti sempre che siano stati soggetti a un impegno di riduzione fino al 31 dicembre 2024 o al SSQE o che abbiano presentato per tempo all’UFAM una domanda per un impegno di riduzione a partire dal 2025 (cpv. 1). L’UFAM notifica all’UDSC i casi in cui non entra in vigore alcun impegno di riduzione entro fine 2026. In tali casi l’UDSC chiede il rimborso, con gli interessi, della restituzione già effettuata (cpv. 2).

76 Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1; modificata, da ultimo, dal regolamento (UE) 2024/1030, GU L, 2024/1030, 5.4.2024.

77 Convenzioni sugli obiettivi concluse con la Confederazione per l’aumento dell’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO2, direttiva, stato al 1º giugno 2022, allegato 4: Misure speciali. Consultabile all’indirizzo: www.zvenergie.admin.ch > Aiuto.