Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

restituzione totale o parziale dei mezzi di promozione, qualora i veicoli non siano più prevalentemente utilizzati nel TRV o nel traffico concessionario.

Capitolo 11: Esecuzione

Art. 130 cpv. 1, secondo periodo, 4bis, 7, 8 e 9

I capoversi 4bis, 8 e 9 aggiunti all’articolo 130 definiscono le competenze per diversi strumenti. Secondo il capoverso 4bis, l’assegnazione dei contributi globali per il Programma Edifici (v. art. 104) compete all’UFE. L’esecuzione dell’obbligo di miscelazione (v. art. 92a) e della promozione dei provvedimenti per ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto aereo (v. art. 127h–127m) compete all’UFAC (cpv. 8). Dell’esecuzione della promozione di tecnologie di propulsione elettrica (v. art. 129b–129f) è responsabile l’UFT (cpv. 9).

Il capoverso 7 viene modificato sotto il profilo redazionale poiché l’abbreviazione UFAC è già stata introdotta nell’articolo 127h.

Art. 131 cpv. 4 e 5

Per calcolare la quantità totale dei diritti di emissione si tiene conto di tutti i diritti di emissione trasferiti. Al capoverso 4 vengono pertanto aggiunti i rimandi agli articoli 48a, 48b e 48c.

Il capoverso 5 descrive le modalità di computo per il settore dell’utilizzazione del suolo. Nel secondo periodo d’impegno del Protocollo di Kyoto era prescritto per questo settore un sistema di computo basato sulle attività. La Svizzera si era limitata alle attività relative al settore forestale e del legno, poiché i dati disponibili per ulteriori tipi di utilizzazione del suolo non erano sufficienti. Era computabile esclusivamente la prestazione dei pozzi di carbonio eccedente un valore di riferimento per le attività nel settore forestale e del legno74. Per contro, conformemente all’Accordo di Parigi si adotta un approccio basato sul terreno, rinunciando all’impiego di valori di riferimento per il computo. La Svizzera intende tenere conto di tutti i tipi di utilizzazione del suolo sull’intera superficie nazionale, così come sono rappresentati nell’Inventario dei gas serra nel settore LULUCF75. Il computo non deve più essere effettuato rispetto a un valore di riferimento. Nell’ambito dell’obiettivo emissioni nette pari a zero entro il 2050, il computo rispetto a un valore di riferimento non è efficace perché, applicando un valore di riferimento, si introdurrebbe nel bilancio uno scostamento sistematico da zero.

Art. 132 Indennizzo per i costi d’esecuzione

L’articolo è modificato in linea con le modifiche apportate all’articolo 103a. Secondo la pratica vigente, l’indennizzo dell’1,85 per cento per le spese d’esecuzione si riferisce alle entrate correnti. La percentuale dell’1,85 per cento corrisponde alle disposizioni attuali.

Art. 134 cpv. 1 lett. b e f, e 2

Il capoverso 1 lettera b numero 1 viene aggiornato perché il rilascio di attestati di cui agli articoli 12 e 12a aveva durata limitata fino a fine 2021. Poiché i gestori di impianti possono ora presentare il rapporto di monitoraggio annuo di cui all’articolo 52 o 72 anche tramite il tool COM della Confederazione, il capoverso 1 lettera b numero 3 viene aggiornato e al capoverso 1 lettera f viene aggiunto che l’UFE notifica all’UFAM i dati necessari per esaminare il monitoraggio e l’accordo sugli obiettivi come base dell’impegno di riduzione.

Al capoverso 2 la definizione «La Direzione generale delle dogane» è sostituita con «L’UDSC», dal momento che la designazione «Direzione generale delle dogane» non esiste più.

74 Anrechnung des Wald- und Holzsektors gemäss Kyoto-Protokoll. Scheda. UFAM, 7.4.2020. Consultabile all’indirizzo: www.bafu.admin.ch > Temi > Clima > Informazioni per gli specialisti > Strategia e obiettivi della politica climatica > Verifica del raggiungimento degli obiettivi > Verifica obiettivo 2020.

75 Inventario svizzero dei gas serra. Consultabile all’indirizzo: www.bafu.admin.ch > Temi > Clima > Dati, indicatori e carte > Dati > Inventario dei gas serra.