Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
possibilità di fornire un riscontro deve consentire alle parti interessate, per tutta la durata del progetto, di mettersi in contatto con la persona richiedente e con l’attore incaricato dell’attuazione sul posto, nonché di esprimere eventuali preoccupazioni connesse all’attuazione del progetto. L’identificazione delle parti interessate è specifica per progetto e compito dello sviluppatore di progetti. Nel caso di progetti relativi a stufe da cucina efficienti, per esempio, gli utenti di queste stufe, gruppi di donne ma anche l’industria locale sono parti interessate importanti. In un progetto relativo a bus elettrici, invece, le possibili parti interessate sono gli utenti della strada, eventuali residenti e la piccola impresa artigiana locale. Consultare e coinvolgere in modo adeguato le parti interessate è una prassi abituale nei meccanismi di certificazione previsti dall’UNFCCC e dagli standard di certificazione indipendenti. Le procedure partecipative aumentano la comprensione, da parte della persona richiedente, delle esigenze e delle preoccupazioni di tutte le parti interessate e possono così migliorare la qualità e l’accettazione del progetto.
I risultati di detta consultazione devono essere riassunti nella descrizione del progetto (art. 6 cpv. 2 lett. n n. 3).
Allegato 3 Riduzioni delle emissioni o aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera per
le quali non sono rilasciati attestati
La lettera b è precisata. Le tecnologie devono corrispondere a uno stadio di sviluppo avanzato: occorre dimostrare che almeno la fattibilità tecnica è provata e la tecnologia è applicabile nella pratica. La tecnologia è attualmente oggetto di discussioni negli ambienti specialistici (scientifici) e la sua applicazione è accettata o è stata impiegata con successo in condizioni geografiche equivalenti e in misura analoga.
Con la messa in esercizio del registro GO, in quest’ultimo deve essere comprovato l’utilizzo di combustibili e carburanti rinnovabili (lett. c). La modifica formale assicura in tal modo che, oltre a evitare doppi conteggi tra diversi strumenti della politica climatica, le esigenze ecologiche di cui all’articolo 35d LPAmb sono rispettate. Tali esigenze ecologiche sono definite nell’ordinanza sull’immissione sul mercato di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni (OCoCr). Queste esigenze sono ora determinanti per l’impiego di combustibili e carburanti biogeni nell’ambito di progetti di compensazione e sostituiscono i requisiti ecologici e sociali qui attualmente indicati in relazione ai carburanti biogeni di cui all’articolo 12b della legge sull’imposizione degli oli minerali (LIOm). Trattandosi solo di una modifica formale, a partire dall’entrata in vigore dell’ordinanza deve essere attuata da tutti i progetti di compensazione registrati. L’impiego di idrogeno non deve più essere escluso di principio, ma è consentito nell’ambito dell’impiego di combustibili e carburanti rinnovabili, come definito nella lettera c. Per questo motivo la lettera e può essere abrogata.
L’elettrificazione per il calore di processo può ora essere attestata anche all’esterno delle pompe di calore, a condizione che l’energia elettrica utilizzata provenga da fonti rinnovabili (lett. f). La prova a tal fine necessaria può essere costituita da un contratto di acquisto per energia elettrica rinnovabile e dalla convalida delle garanzie di origine o dalla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nell’ambito del progetto.
La lettera g resta invariata. Per sottoutilizzo s’intende, per esempio, che i boschi sensibili al clima non sono utilizzati in linea con l’adattamento ai cambiamenti climatici.
I progetti o i programmi con carbone vegetale sono inoltre ammessi solo se sono in grado di provare un’autorizzazione per l’impiego come concime rilasciata dall’Ufficio federale dell’agricoltura e se rispettano il dosaggio massimo consentito (lett. h n. 1). Le norme concernenti l’autorizzazione del carbone vegetale si trovano nella descrizione delle categorie di materiali costituenti (CMC) nell’allegato 2 dell’ordinanza del 1° novembre 202379 sui concimi (OCon). Il carbone vegetale può essere utilizzato come CMC 14 «materiali di pirolisi e gassificazione». Le disposizioni concernenti le sostanze inquinanti e la quantità di apporto massima sono definite nell’allegato 2.6 dell’ordinanza del 18 maggio 200580 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). Il carbone vegetale
79 RS 916.171
80 RS 814.81