Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
2.4.3 Promozione di provvedimenti per la riduzione delle emissioni di gas serra del traffico aereo
Per poter ridurre le emissioni di gas serra del traffico aereo, nei prossimi anni serviranno cospicui investimenti in tecnologie innovative. A tal fine, nell’ambito della legge sul CO2 riveduta sono previsti provvedimenti di promozione, per la cui elaborazione e attuazione il Parlamento ha stanziato in linea di principio nuovi fondi provenienti da altre fonti oltre alla promozione derivante dall’imposta sugli oli minerali (finanziamento speciale del traffico aereo). Concretamente si utilizzeranno a tale scopo tasse a destinazione vincolata, segnatamente secondo gli articoli 28g capoverso 8 della legge sul CO2 i ricavi dalle sanzioni per violazione dell’obbligo di miscelazione e secondo l’articolo 37a della legge sul CO2 i proventi dalla vendita all’asta dei diritti di emissione per gli aeromobili nell’ambito del SSQE svizzero. Con l’articolo 103b della legge federale del 21 dicembre 194825 sulla navigazione aerea (LNA), possono inoltre essere utilizzati in modo vincolato i fondi provenienti dal finanziamento speciale del traffico aereo e fondi generali della Confederazione26. La promozione secondo l’articolo 103b LNA si rivolge in modo mirato ai carburanti sintetici rinnovabili per l’aviazione, i quali, secondo il rapporto «CO2-neutrales Fliegen bis 2050» (Traffico aereo neutro in termini di emissioni di CO2) del Consiglio federale, presentano il potenziale più elevato per la riduzione delle emissioni di gas serra del trasporto aereo nel lungo periodo27. È prevista un’attuazione congiunta dei tre articoli relativi alla promozione mediante un nuovo programma di promozione «Clima e aviazione» che deve essere creato.
2.4.4 Dati sulle emissioni nelle offerte di volo
La nuova legge prevede che le compagnie aeree devono indicare le emissioni climalteranti delle proprie offerte di volo (art. 7a legge sul CO2). Il nuovo articolo 14a dell’ordinanza sul CO2 concretizza questo obbligo. A partire dal 1º gennaio 2026 in tutte le offerte di volo dovranno essere indicate le emissioni presumibilmente causate. Si intende così mostrare in modo trasparente ai viaggiatori quale impatto climatico sarà presumibilmente causato da un volo. L’articolo precisa il campo d’applicazione e i punti essenziali del calcolo delle emissioni. Questi ultimi si basano su metodi internazionali.
2.5 Provvedimenti nel settore dell’industria
Con la revisione della legge sul CO2 vengono sviluppati ulteriormente i tre grandi strumenti del settore dell’industria, vale a dire il SSQE per gli impianti, la tassa sul CO2 e l’impegno di riduzione. Oltre al Fondo per le tecnologie esistente, la legge sul CO2 prevede tre nuovi strumenti di promozione, uno specifico per gli impianti SSQE, uno per la promozione dei gas rinnovabili e uno per la promozione degli impianti solari termici.
Gli strumenti vengono inoltre allineati al registro delle garanzie di origine per combustibili e carburanti (registro GO), disponibile dal 1º gennaio 2025. Il registro GO serve all’esecuzione degli strumenti della politica climatica ed energetica (e anche di altri settori). Al suo interno viene documentato il computo della prestazione di riduzione dei combustibili e carburanti rinnovabili e vengono così esclusi i doppi conteggi.
2.5.1 Sistema di scambio di quote di emissioni per gli impianti
Il SSQE per gli impianti viene ulteriormente sviluppato in sintonia con le regole definite nel SSQE dell’UE. A partire dal 2025 sarà applicato un fattore di riduzione più elevato per calcolare la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per i gestori di impianti. Qualora la quantità annua di diritti di emissione non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste di assegnazione a titolo gratuito, per soddisfare tali richieste si potrà ora ricorrere, in una certa misura, ai diritti di emissione trattenuti annualmente per i nuovi operatori del mercato.
25RS 748.0
26 FF 2022 2655
27 Traffico aereo neutro in termini di emissioni di CO entro il 2050. Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 2 21.3973 della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale del 24 ago. 2021. Consiglio federale, 21.2.2024.