Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
2.3.5 Abrogazione parziale della restituzione dell’imposta sugli oli minerali alle imprese di trasporto concessionarie
Nell’ambito della revisione della legge sul CO2, la restituzione dell’imposta sugli oli minerali alle imprese di trasporto concessionarie viene in buona parte abrogata. Come primo passo, la restituzione sarà abrogata dal 1º gennaio 2026 nel traffico locale. In un secondo momento, dal 1º gennaio 2030 la restituzione verrà meno anche sulle linee al di fuori del traffico locale. Fanno eccezione le linee per le quali le imprese di trasporto concessionarie dimostrano che non è possibile per motivi topografici passare agli autobus con tecnologia di propulsione rinnovabile neutra in termini di CO2 (p. es. passi ripidi che richiedono veicoli speciali). La valutazione delle relative attestazioni compete all’UFT. È così possibile tenere conto delle condizioni particolari in cui versano le regioni periferiche e di montagna. È inoltre esclusa dall’abrogazione la navigazione in concessione, che continuerà a beneficiare della restituzione anche dopo il 2030.
2.4 Provvedimenti nel traffico aereo
In linea con l’UNFCCC, di regola le emissioni del traffico aereo internazionale non sono incluse negli obiettivi climatici. La riduzione di tali emissioni è tuttavia in sintonia con la LOCli. Con la revisione della legge sul CO2, il SSQE per gli operatori di aeromobili viene sviluppato in modo analogo a quello dell’UE. A ciò si aggiungono l’obbligo di mettere a disposizione e miscelare carburanti per l’aviazione rinnovabili e a basso tenore di emissioni (in breve: obbligo di miscelazione) e una promozione di provvedimenti per la riduzione delle emissioni di gas serra del traffico aereo. Inoltre, secondo la revisione della legge sul CO2, le emissioni climalteranti degli aeromobili devono essere indicate nelle rispettive offerte di volo.
2.4.1 Sistema di scambio di quote di emissioni nel traffico aereo
Il SSQE viene mantenuto e rimane collegato a quello dell’UE. In linea con gli sviluppi nell’UE, nel SSQE per gli operatori di aeromobili non viene più costituita alcuna riserva speciale per gestori nuovi o in forte crescita (art. 46e) e dal 2026 tutti i diritti di emissione saranno venduti all’asta. A partire dal 2028, in sintonia con le regole definite nel SSQE dell’UE, si applicherà un nuovo fattore di riduzione leggermente più elevato per il calcolo del Cap, da cui risulta una conseguente modifica dell’allegato 15.
Verranno inoltre ampliati gli obblighi di informazione. Per il periodo successivo al 2024, gli operatori di aeromobili dovranno presentare un rapporto secondo l’articolo 20 capoverso 2 della legge sul CO2 non solo sulle loro emissioni di CO2, ma anche sull’effetto climatico delle ulteriori emissioni climalteranti. A tal fine, gli allegati 16 e 17 vengono modificati. Vengono inoltre introdotte precisazioni per l’impiego di carburanti per l’aviazione rinnovabili e a basso tenore di emissioni.
2.4.2 Obbligo di miscelazione dei carburanti rinnovabili per l’aviazione
Per quanto riguarda l’obbligo di mettere a disposizione e di miscelare carburanti a basse emissioni, rinnovabili e sintetici rinnovabili, l’articolo 28f della legge sul CO2 rimanda alle disposizioni dell’UE per un traffico aereo sostenibile, nella misura in cui sono recepite dalla Svizzera nell’ambito dell’Accordo bilaterale sul trasporto aereo Svizzera–UE. Si tratta nella fattispecie del regolamento (UE) 2023/240524 (il cosiddetto regolamento ReFuelEU Aviation), che disciplina l’impiego di carburanti rinnovabili per l’aviazione a livello globale in tutta l’UE. Un recepimento diretto da parte della Svizzera consente un’armonizzazione tempestiva ed evita possibili svantaggi concorrenziali per gli operatori di aeromobili interessati, gli aeroporti e i produttori di carburanti rinnovabili per l’aviazione.
Secondo le disposizioni ReFuelEU Aviation, rientrano nel campo d’applicazione gli aeroporti in cui il traffico passeggeri è superiore a 800 000 passeggeri o il traffico merci è superiore a 100 000 tonnellate all’anno. Il Consiglio federale applica questi criteri nelle disposizioni d’esecuzione.
24 Regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ott. 2023, sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (iniziativa ReFuelEU Aviation), GU L del 31.10.2023, pag. 1.