Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine
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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo
può inoltre continuare a essere impiegato come materiale di costruzione in un progetto di compensazione. I processi di produzione e le proprietà del carbone vegetale impiegato devono però rispettare, nell’ottica della prevenzione, le disposizioni della LPAmb (lett. h n. 2). La qualità del carbone vegetale deve essere dimostrata e garantita (p. es. tramite un certificato EBC). Se il legno è usato come materia prima, nell’ottica della strategia climatica occorre assicurare che sia garantita un’utilizzazione del legno a lungo termine e che la produzione di carbone vegetale non sia in concorrenza con percorsi di utilizzazione di maggior valore.
Allegato 3a Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti
e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza
L’allegato 3a dell’ordinanza sul CO2 definisce, nel caso di un nuovo utilizzatore di calore, un metodo vincolante per il calcolo della riduzione delle emissioni che, grazie a un fattore di emissione forfettario, prescrive l’evoluzione di riferimento dell’intensità specifica di CO2 del calore fornito (n. 3.4). Questo fattore forfettario (FEWV,y,z) è stato ridotto, dal momento che la quota dell’approvvigionamento di calore rinnovabile nel riferimento aumenta. Ciò è dovuto al progresso tecnico e ai numerosi strumenti della legislazione climatica a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni.
Ai numeri 3.4 e 3.5, nella definizione dei parametri EPSSQE,y, è indicato che questo parametro ha il valore dei diritti emissione assegnati per la fornitura di calore nel corso dell’anno.
Allegato 4a Calcolo dell’obiettivo di emissione individuale
Il calcolo dell’obiettivo di emissione individuale per tutti i tipi di veicoli è tuttora descritto in dettaglio nell’allegato 4a. In seguito all’aggiunta del numero riguardante i veicoli pesanti (n. 3) come pure alla nuova classificazione e alla parziale modifica dei parametri del numero 1, l’allegato 4a viene totalmente riveduto.
Al numero 1.3 dell’allegato 4a gli obiettivi (z) e i coefficienti (a) sono aggiornati secondo la revisione della legge sul CO o secondo il regolamento UE modificato81. Considerato il coefficiente angolare
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negativo della retta del valore limite, alle automobili pesanti e ai parchi di automobili è associato un obiettivo più basso, quindi più ambizioso. Per i piccoli importatori di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri, che devono versare un’eventuale sanzione prima della messa in circolazione del veicolo (art. 35 cpv. 1bis), fino all’entrata in vigore della presente ordinanza si applicano per il coefficiente angolare della retta del valore limite (a) i valori previsti dal diritto anteriore (art. 146af). A partire dal 2025 la retta del valore limite per autofurgoni e trattori a sella leggeri di cui al numero 1 è divisa in due in analogia a quanto previsto dalla normativa UE: per i veicoli eccezionalmente pesanti o per i parchi veicoli si applica il coefficiente più ripido secondo i dati base UE 2021, per i veicoli leggeri al di sotto della media tale coefficiente è gradualmente ridotto dal 2025 e dal 2030, analogamente all’obiettivo per le automobili82. In tal modo, sia i parchi veicoli molto leggeri che quelli molto pesanti avranno un obiettivo leggermente più vantaggioso rispetto a un coefficiente medio. In sede di esecuzione, per i veicoli concreti si utilizzano i pesi di cui all’articolo 7 capoverso 1 OETV.
Il numero 3 contiene la formula per il calcolo dell’obiettivo di emissione per i veicoli pesanti. Conformemente alle pertinenti disposizioni dell’UE, l’obiettivo è calcolato in base ai sottogruppi. I valori iniziali per il calcolo dell’obiettivo in grammi di CO2 per tonnellata-chilometro sono definiti a livello di settore per ciascun sottogruppo (n. 3.2)83. L’obiettivo per i parchi veicoli nuovi è calcolato su tale base sotto forma di cifra unica per ogni importatore, utilizzando le quote di sottogruppo del proprio parco
81 Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (rifusione), GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13 e decisione di esecuzione (UE) 2023/1623 della Commissione, del 3 agosto 2023, che specifica i valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori e dai raggruppamenti di costruttori di autovetture nuove e di veicoli commerciali leggeri nuovi per l’anno civile 2021 e i valori da utilizzare per il calcolo degli obiettivi specifici per le emissioni a partire dal 2025, a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2087, versione secondo GU L 200 del 10.8.2023, pag. 5.
82 Cfr. nota a piè di pagina 83.
83 Cfr. l’art. 1 e l’all. I n. 3 del regolamento (UE) 2019/1242 e la decisione di esecuzione (UE) 2021/781 della Commissione, v. note 16 e 17.