Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

veicoli nuovi nell’anno in questione e i fattori di ponderazione fissi per il chilometraggio e il carico utile conformemente al regolamento (UE) 2019/1242.

Allegato 4b Riduzione delle emissioni di CO2 mediante l’impiego di carburanti sintetici rinnovabili

Il nuovo allegato 4b mostra in formule come si calcola la riduzione di CO2 ottenuta mediante l’utilizzo di carburanti sintetici rinnovabili (art. 11a legge sul CO2 e art. 26b ordinanza sul CO2).

Allegato 4c Calcolo delle emissioni di CO2

Il nuovo allegato 4c mostra in formule, per tutti i tipi di veicoli, come si calcolano le emissioni di CO2 determinanti in applicazione degli articoli 17 e seguenti dell’ordinanza sul CO2.

Dato che, per i veicoli pesanti, nel calcolo delle emissioni di CO2 determinanti si tiene conto del fattore di ponderazione del rispettivo sottogruppo (MPWsg), l’allegato 4c contiene una formula per il calcolo delle emissioni di CO2 determinanti anche per i singoli veicoli.

Allegato 6 Gestori di impianti con obbligo di partecipazione al SSQE

Sono aggiornate diverse attività che vincolano alla partecipazione al SSQE. All’allegato 6 sono inoltre aggiunti i punti relativi alla cattura del CO2, al trasporto del CO2 mediante impianti stazionari e allo stoccaggio geologico del CO2 nel sottosuolo (n. 27, 28 e 29). La condizione qui prevista è che il CO2 provenga da impianti situati nel SSQE. Queste modifiche avvengono di pari passo con la normativa dell’Unione europea relativa al SSQE, al quale è collegato il SSQE svizzero.

Allegato 7 Attività che autorizzano alla partecipazione al SSQE o all’esenzione dalla tassa con un

impegno di riduzione

L’allegato è abrogato. I requisiti relativi a un impegno di riduzione sono ora definiti nell’articolo 66.

Allegato 8 Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel

SSQE e calcolo della quantità in circolazione

La quantità massima dei diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE di cui al numero 1 non è più ridotta del 2,2 per cento all’anno, ma del 4,3 per cento negli anni dal 2025 al 2027 e del 4,4 per cento negli anni dal 2028 al 2030. Dal momento che l’Unione europea ridurrà del 4,3 per cento la quantità di diritti di emissione disponibili nel SSQE dell’UE già a partire dal 2024, per il 2025 si avrà un’ulteriore riduzione del 2,1 per cento. Tale riduzione è inclusa nei fattori 0,717 (per il periodo 2025–2027) e 0,588 (per il periodo 2028–2030) in aggiunta alla riduzione delle quantità disponibili già avvenuta dall’introduzione del SSQE in Svizzera nel 2013. Le modifiche sono in linea con la normativa dell’UE relativa al SSQE al fine di mantenere il collegamento tra i due SSQE.

Allegato 12 Impiego diretto della geotermia per la produzione di calore

Non è apportato alcun cambiamento al principio di funzionamento degli strumenti di sostegno all’impiego diretto della geotermia per la produzione di calore. Nell’allegato 12 sono state apportate solamente modifiche minori, principalmente di natura linguistica.

Allegato 12a Sfruttamento delle risorse idrotermali utilizzabili indirettamente per la produzione di

calore se, dopo una prima perforazione esplorativa, risulta impossibile un impiego diretto

L’allegato 12a applica ai contributi per lo sfruttamento in caso di impiego indiretto della geotermia per la produzione di calore lo stesso principio dei contributi erogabili in caso di impiego diretto. Nell’allegato sono state introdotte specifiche per l’impiego indiretto, in particolare per quanto riguarda l’ammissibilità dei costi.