Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/57: Disposizioni esecutive sulla legge sul CO2 per il periodo dopo il 2024 · 76 pagine

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Ordinanza sul CO2 Rapporto esplicativo

Lo stoccaggio geologico del carbonio nel sottosuolo deve avvenire in un sito di stoccaggio in Svizzera approvato dalle autorità competenti e iscritto a registro fondiario oppure in un sito di stoccaggio all’estero approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE86 (n. 1.4).

Modifica di altri atti normativi

Le modifiche di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 20.

1. Ordinanza del 9 giugno 201787 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Art. 4 lett.f

Alla lettera f, la collaborazione dell’UST viene integrata con gli uffici dell’energia e dell’ambiente di Confederazione, Cantoni e Comuni, poiché questa collaborazione è fondamentale per le caratteristiche energetiche e ambientali nel REA.

Art. 8 cpv. 2 lett. l

Alla lettera l si specifica che anche le caratteristiche di cui all’articolo 16a dell’ordinanza sul CO2 devono essere riportate nel catalogo delle caratteristiche del REA e segnalate dai servizi corrispondenti.

2. Ordinanza del 20 novembre 199688 sull’imposizione degli oli minerali

Sostituzione di un’espressione

Per armonizzare la terminologia con la LPAmb, nell’ambito della modifica della legge sul CO2 il termine «biogeno» presente nella LIOm viene sostituito con il termine «rinnovabile», che continua a includere anche combustibili e carburanti sintetici rinnovabili. La medesima modifica è ora effettuata anche a livello di ordinanza.

Art. 19h cpv. 1, primo periodo

La disposizione viene modificata in base alla proroga al 31 dicembre 2030 delle agevolazioni fiscali per i carburanti rinnovabili decisa dal Parlamento nell’ambito della revisione della legge sul CO2. Per motivi di economia amministrativa e per il fatto che le agevolazioni fiscali sono di per sé di durata determinata, le decisioni corrispondenti non avranno più durata limitata a quattro anni ma, nel rispetto delle condizioni, avranno validità dalla data della decisione fino alla scadenza dell’agevolazione fiscale a fine 2030.

Art. 49 Genere e portata

In seguito all’abrogazione parziale della restituzione dell’imposta sugli oli minerali alle imprese di trasporto concessionarie, l’articolo 49 è adeguato al 1° gennaio 2026. È stabilito che la restituzione è effettuata solo per le corse al di fuori del traffico locale (cpv. 1 lett. a) e per le corse con battelli (cpv. 1 lett. b e c). Il traffico locale comprende le linee concessionarie che servono al collegamento capillare di località. Di regola include linee che non distano più di 1,5 chilometri dal punto di raccordo più vicino con il resto della rete dei trasporti pubblici89. Ne consegue che, per esempio, la linea AutoPostale 100 (Berna

- Wohlen - Detlingen - Aarberg) continua ad avere diritto alla restituzione. La procedura di restituzione continua a basarsi sul principio dell’autodichiarazione, vale a dire che le imprese di trasporto in concessione provvedono in autonomia a separare le linee concessionarie da loro gestite. L’UFT competente del rilascio delle concessioni decide definitivamente sulle controversie (cpv. 2).

86Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico di biossido

di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1999, GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.

87 RS 431.841

88 RS 641.611

89 Fonte: Unione dei trasporti pubblici (UTP).