Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/64: Quote di partecipazione al canone per emittenti radiofoniche locali ed emittenti televisive regionali nonché misure di sostegno a favore dei media elettronici · 15 pagine

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6.4 Subordinazione al freno alle spese

L’aumento della partecipazione al canone per le emittenti radiofoniche locali e televisive regionali e il potenziamento delle misure di sostegno generali negli articoli 76- 76c PP-LRTV sono finanziati attraverso il canone radiotelevisivo. I proventi ricavati dal canone radiotelevisivo figurano nel bilancio della Confederazione ma non nel suo consuntivo (art. 68 cpv. 3 LRTV). Pertanto, il potenziamento dei sussidi non comporta alcuna spesa per le casse dello Stato, ragion per cui le disposizioni non devono sottostare al freno alle spese.

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non è pregiudicata.

6.6 Conformità alla legge sui sussidi

Secondo l’articolo 40 capoverso 3 LRTV, la legge sui sussidi è applicabile all’attribuzione delle quote di partecipazione al canone ai sensi dell’articolo 38 LRTV. Anche le misure generali a favore di tutti i media sono soggette alla legge sui sussidi.

6.7 Delega di competenze legislative

In base all’articolo 76c capoversi 1 e 2 PP-LRTV il Consiglio federale disciplina la quota massima dei costi computabili e i costi per le misure di sostegno generali secondo gli articoli 76-76b PP-LRTV.

6.8 Protezione dei dati

Il progetto è irrilevante dal punto di vista della protezione dei dati.