Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/64: Quote di partecipazione al canone per emittenti radiofoniche locali ed emittenti televisive regionali nonché misure di sostegno a favore dei media elettronici · 15 pagine
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beneficiano in particolare la radio e la televisione, facendo in modo che ne beneficino tutti i media elettronici, anche quelli gratuiti.
Si tratta di tre elementi del pacchetto di misure respinto: (1) il rafforzamento della formazione e della formazione continua (art. 76 nuovo), (2) il sostegno alle organizzazioni di autoregolamentazione del settore come il Consiglio svizzero della stampa (art. 76a) e (3) il sostegno alle agenzie di stampa che forniscono a livello nazionale informazioni in tre lingue agli altri media (art. 76b). Poiché si rinuncia a sostenere le infrastrutture digitali innovative come proposto nel pacchetto, per finanziare le suddette misure è sufficiente l’1 per cento dei proventi del canone radiotelevisivo (art. 76c).
Le modifiche qui proposte rispondono alle sfide a cui i media elettronici devono far fronte nelle regioni e appoggiano gli sforzi profusi per mantenere la pluralità dei media e per fornire informazioni di qualità.
4 Commento ai singoli articoli
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
Le misure di sostegno a favore dei media elettronici sono disciplinate nella LRTV in un capitolo separato. L’articolo 1 è di conseguenza modificato per tenere conto di questa innovazione.
Art. 2 lett. abis
Ai sensi della presente legge per media elettronici s’intendono tutte le offerte mediatiche trasmesse attraverso tecniche di telecomunicazione, destinate al pubblico in generale ed elaborate secondo criteri redazionali. Può trattarsi di offerte lineari o non lineari. In particolare i programmi radiotelevisivi tradizionali (art. 2 lett. a), trasmessi tramite reti di radiodiffusione classiche, e lo streaming via Internet sono considerati offerte di media lineari. Rientrano invece tra le offerte di media non lineari soprattutto i contributi audio e video su richiesta («on demand») ma anche le offerte di tipo testuale fornite in forma elettronica.
Un’offerta mediatica che si rivolge esplicitamente solo a una cerchia di destinatari delimitata e può essere captata soltanto da tale cerchia non è considerata come un’offerta destinata al pubblico in generale. La comunicazione individuale tra gli utenti dei social media non rientra quindi in questa definizione.
Art. 38, al. 3
Une minoranza della Commissione (Stark, Broulis, Friedli Esther, Häberli-Koller) auspica la possibilità di rilasciare una concessione supplementare a un’emittente televisiva locale che offra un ampio servizio d’informazione politica. Questa concessione supplementare verrebbe rilasciata esclusivamente a condizione che l’emittente assicuri una cronaca indipendente e regolare della politica nazionale e cantonale. La minoranza ritiene che in questo modo si sosterrebbe la copertura di base, poco attrattiva