Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/64: Quote di partecipazione al canone per emittenti radiofoniche locali ed emittenti televisive regionali nonché misure di sostegno a favore dei media elettronici · 15 pagine
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Art. 76b Prestazioni di agenzie
È previsto anche un sostegno finanziario per le agenzie svizzere indipendenti che offrono servizi equivalenti in tedesco, francese e italiano. Con le loro prestazioni a basso costo (ad es. messa a disposizione di contributi professionali sotto forma di testo, audio o video), le agenzie di stampa contribuiscono alla qualità giornalistica, segnatamente anche alla qualità dei piccoli media. Possono essere sostenute anche agenzie con contenuti esclusivamente audiovisivi. Le loro prestazioni sono fondamentalmente rivolte a tutti coloro che operano nel settore dei media. I contributi sono versati su richiesta (cpv. 1). La richiesta deve essere motivata (cpv. 2). Durante il periodo in cui l’agenzia beneficia del sostegno, si applica il divieto di distribuire dividendi (cpv. 3). Poiché la SSR produce una grande quantità di contenuti informativi che potrebbero servire anche ad altri media elettronici, la legge prevede espressamente che la SSR possa collaborare con agenzie di stampa o addirittura detenerne una partecipazione. Non è volutamente previsto di costringere la SSR a cooperare. Tuttavia, dato che simili cooperazioni possono essere sensate, la possibilità di cooperazione è iscritta nella legge (cpv. 4). Occorre aggiungere che gli statuti della SSR prevedono che essa possa «esercitare ogni altra attività in rapporto diretto o indiretto con il suo scopo. Nell'ambito della sua politica aziendale essa può costituire società o partecipare ad altre».
L’obiettivo del sostegno, ossia un servizio di base dei media elettronici, si differenzia da quello della legge del 5 ottobre 20075 sulle lingue, che consente alla Confederazione di stanziare aiuti finanziari ad agenzie di stampa d’importanza nazionale che diffondono informazioni sulle regioni linguistiche della Svizzera. Il presente progetto si concentra sul sostegno ai media elettronici regionali privati. Nell’accordo sulle prestazioni saranno richieste prestazioni giornalistiche di base nell’ambito della politica, dell’economia, dello sport ecc. Nel caso della legge sulle lingue l’accento è posto su tematiche di politica in materia di lingue, cultura e comprensione reciproca.
Art. 76c Disposizioni comuni
Il Consiglio federale stabilisce i costi computabili per ciascuna misura di sostegno generale per i media di cui agli articoli 76–76c del PP-LRTV. La quota dei costi computabili ammonta al massimo all’80 per cento (cpv. 2). Allo scopo di evitare un sostegno alla stampa contrario alla Costituzione, il Consiglio federale dovrà provvedere affinché siano considerate solo le prestazioni a favore dei media elettronici (cpv. 3). I contributi di sostegno vengono finanziati con i proventi del canone radiotelevisivo. Per questo scopo è a disposizione al massimo l’1 per cento dei proventi (cpv. 4). Il Consiglio federale stabilisce il fabbisogno (art. 68a cpv. 1 lett. h).
Una minoranza della Commissione (Stark, Friedli Esther, Häberli-Koller) vuole evitare che con il nuovo cpv. 2bisi contributi di sostegno erogati dalla Confederazione al settore dei media elettronici conducano a una riduzione dei finanziamenti che gli enti finanziatori versano attualmente o verseranno in futuro. Pertanto, il rapporto fra i contributi di sostegno versati dalla Confederazione e quelli degli enti finanziatori deve essere mantenuto nel tempo. Se ad esempio in futuro la Confederazione sostiene un’organizzazione con 1 milione di franchi e finora (anno riferimento: 2024) gli enti